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La circolare che aiuta a sanare i contenziosi sui vecchi bolli

il 13/01/2002 in Attualità

L'agenzia delle Entrate ha diramato il 4 gennaio 2002 una circolare che aiuterà i proprietari di veicoli radiati o rubati a risolvere positivamente eventuali contenziosi relativi alla tassa di possesso

L'agenzia delle Entrate ha diramato il 4 gennaio 2002 una circolare che aiuterà i proprietari di veicoli radiati o rubati a risolvere positivamente eventuali contenziosi relativi alla tassa di possesso

L'agenzia delle Entrate ha diramato il 4 gennaio 2002 una circolare che aiuterà i proprietari di veicoli radiati o rubati a risolvere positivamente eventuali contenziosi relativi alla tassa di possesso
Tassa Automobilistica
Decorrenza degli effetti della dichiarazione di perdita di possesso.


A seguito delle innovazioni apportate dall'articolo 17 della legge 27dicembre 1997, n. 449 al codice della strada (d.lgs 30 aprile 1992, n.285) che ha riformulato l'art. 94 in materia di formalita' per iltrasferimento di proprieta' degli autoveicoli, e' stata emanata la circolaren. 122/E dell'11 maggio 1998 recante chiarimenti in materia di tasseautomobilistiche.
Nella predetta circolare, al punto 3 sono stati elencati, a titolomeramente esemplificativo, le tipologie di atti e documenti di data certaattestanti il venir meno del presupposto impositivo, cioe' la cessazione deidiritti, del possesso o della disponibilita' inerenti ai veicoli iscritti alP.R.A., annoverando tra i medesimi anche la dichiarazione sostitutiva diatto notorio.
In proposito alcune Direzioni Regionali hanno chiesto precisazionicirca la data di decorrenza degli effetti della suindicata dichiarazionesostitutiva presentata per attestare la perdita di possessodell'autoveicolo. In particolare e' stato evidenziato un profilo diincongruenza della circolare n. 122/E dell'11 maggio 1998, laddove siafferma che gli effetti della dichiarazione decorrono dalla presentazionedella stessa agli uffici competenti e, subito dopo, che la veridicita' delcontenuto di tale atto e' indirettamente assicurata da previsioni diresponsabilita' penale per l'ipotesi di dichiarazioni false. A parere ditali uffici, infatti, la veridicita' del contenuto, in quanto tutelata danorme penali, dovrebbe coprire anche la parte di dichiarazione concernentela data in cui si e' verificata la perdita di possesso, in tal mododovendosi assicurare alla dichiarazione sostitutiva un sostanziale effettoretroattivo.
Al riguardo la scrivente fa presente, come gia' affermato nella citatacircolare, che al pagamento delle tasse automobilistiche sono tenuti coloroche alla scadenza del termine utile per il pagamento risultino essereproprietari dell'autoveicolo sulla base delle risultanze del pubblicoregistro automobilistico (art. 5, commi 31 e 32 del decreto legge 30dicembre 1982, n.953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n.53), e chela stessa non e' piu' dovuta qualora, con la perdita del possesso, vienemeno il presupposto impositivo.
Nell'impossibilita' materiale e giuridica di procurarsi ladocumentazione comprovante direttamente la perdita del possesso (ad esempio,nel caso di veicolo consegnato per la rivendita ad un soggetto autorizzatosuccessivamente scomparso, senza aver adempiuto agli obblighi ditrascrizione del veicolo), i contribuenti interessati potranno ugualmenteottenere l'esonero dal pagamento della tassa qualora presentino aicompetenti Uffici "idonea documentazione attestante la inesistenza delpresupposto giuridico per l'applicazione della tassa" (articolo 94 comma 7del d.lgs. 285 del 1992 e successive modifiche). Tra i documenti idonei e'da includere anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'attestante la perdita di possesso dell'autoveicolo, resa ai sensi dellalegge 4 gennaio 1968, n. 15 nonche' degli articoli 38 e 47 del d.P.R. 28dicembre 2000, n. 445 (v.circolare 122/E del 1998, punto 3, lettera F).
Pur tenendo conto che la veridicita' della dichiarazione sostitutivadi atto notorio e' assistita dalla previsione di responsabilita' penale perl'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del Testounico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia didocumentazione amministrativa, emanato con d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),non e' tuttavia consentito, in via generale, attribuire rilievo retroattivoai fatti pregressi esposti in dichiarazione, in assenza di documenti checomprovino con certezza l'evento causativo della perdita di possesso e ladata in cui lo stesso si e' verificato. Peraltro, la dichiarazione attesta l'accadimento di fatti, ma non esclude l'eventualita' che questi, secondo lecircostanze, possano e debbano essere provati attraverso la produzione diatti diversi (art. 48, c. 1 del citato Testo unico emanato con d.P.R. n. 445del 2000.Posto che dette dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dell'articolo 38 e47 del gia' citato d.P.R. n. 445 del 2000, spiegano effetti normalmentedalla data della loro sottoscrizione, non di meno alle stesse puo'attribuirsi efficacia retroattiva qualora la perdita di possesso ivirichiamata trovi riscontro nei seguenti documenti:
a) dichiarazione di responsabilita' sottoscritta dal soggetto autorizzatoper la rivendita;
b) documento attestante la disdetta o il trasferimento della posizioneassicurativa del veicolo.
Come potra' notarsi, i documenti appena richiamati, ancorche' di per se'inidonei a provare con certezza la data dell'evento, rafforzano tuttavia ledichiarazioni rese dal contribuente, conferendo alle medesime efficaciaprobatoria sufficiente per indurre l'ufficio ad escludere il pagamentodella tassa a decorrere dalla data in cui - come risulta dalla dichiarazionesostitutiva corroborata dalla documentazione allegata - si e' verificata laperdita di possesso.

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