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Il testo definitivo del Nuovo Codice della Strada

il 11/01/2002 in Attualità

Questo il testo del Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2002 e relativo al Nuovo Codice della Strada

Questo il testo del Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2002 e relativo al Nuovo Codice della Strada

Questo il testo del Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2002 e relativo al Nuovo Codice della Strada
NOTA.
Nella seduta del 15 gennaio 2002 il Governo ha varato il testo definitivo del decreto legislativo di riforma del Codice della Strada.
Rispetto al testo approvato solo l?11 gennaio scorso, sono stati stralciati 63 articoli in ossequio alle richieste delle commissioni parlamentari, che hanno chiesto maggior tempo per ponderare le novità da tradurre in legge.
Il decreto legislativo attuale si compone pertanto di 19 articoli.
Il testo presentato in questa pagina riporta quello approvato l?11 gennaio confrontato con le parti che sono state mantenute il 15 gennaio e che danno vita al testo definitivo, evidenziato in neretto.


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 22 marzo 2001, n. 85 "Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada";
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modificazioni
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni Parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, della istruzione della università e della ricerca scientifica, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e delle politiche comunitarie.


EMANA


Il seguente decreto legislativo


ART. 1.
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - Principi generali.- 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione Europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.".


Art. 2
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera A, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Tutti gli svincoli e gli accessi sono dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. Ferme restando le suddette caratteristiche, le autostrade sono ulteriormente suddivise secondo i seguenti sottotipi:
1) in relazione alle caratteristiche geometriche:
g1 - autostrada a tre o più corsie per senso di marcia oltre alla corsia di emergenza;
g2 - autostrada non inclusa nel sottotipo g1;
2) in relazione alle caratteristiche funzionali:
f1. - autostrada che costituisce una delle principali direttrici di traffico;
f2. - autostrada di raccordo dell'area metropolitana con la rete costituita dalle autostrade del tipo f1, nonché di collegamento interno alla stessa area metropolitana e con particolari poli attrattori quali porti, aeroporti e simili e comunque interessate da una forte interazione con la viabilità locale, per le quali possono essere previste particolari modalità di gestione secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";
b) al comma 4, le parole: "(autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento)" sono soppresse ed, in fine, è aggiunto il seguente periodo "La realizzazione di tali strade deve essere prevista negli strumenti urbanistici generali o attuativi, fuori dai centri abitati, nelle zone individuate come edificabili, per le strade extraurbane principali e secondarie, e, all'interno dei cenci abitati, per le strade tubane di scorrimento e di quartiere."
c) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Agli stessi fini sono altresì individuate le seguenti strade: "militari" "demaniali ad uso pubblico", "private ad uso pubblico".";
d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.
5-ter. Per le strade non appartenenti al demanio stradale dei predetti enti, ma ricadenti nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, nonché nell'ambito di altre aree demaniali, e denominate "demaniali ad uso pubblico", ente proprietario delle strade, ai fini del presente codice, è considerato il soggetto pubblico preposto. Per le "strade private ad uso pubblico" i poteri e i compiti sono esercitati a norma dell'articolo 14.";
e) al comma 6, la lettera A è sostituita dalla seguente:
"A - Statali quando appartengono alla rete autostradale e stradale dichiarata di interesse nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale, da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi e dalle strade che allacciano alla rete medesima i principali porti marittimi, gli aeroporti internazionali, gli interporti ed i centri di particolare importanza e che assumono valenza strategica in rapporto alle caratteristiche del sistema dei collegamenti nelle diverse aree territoriali."; alla lettera B, dopo la parola: "Regionali," sono inserite le seguenti: "quando congiungono tra loro capoluoghi di regione, ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade nazionali; servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio e"; dopo la lettera D, sono aggiunte le seguenti lettere: 'E - Demaniali ad uso pubblico, quando, realizzate nell'ambito di beni demaniali, sono destinate alla circolazione interna ai beni stessi ovvero a collegare questi ultimi alle altre strade indicate al comma 5.
F - Private ad uso pubblico, quando, pur essendo aperte a tale uso, non appartengono allo Stato, alla Regione, alla Provincia, al Comune. Tali strade sono censite dal comune ai fini del catasto delle strade previsto dall'articolo 13, comma 6 e si suddividono in:
a) consortili, quando, realizzate da soggetti pubblici quali, consorzi di bonifica, enti gestori di aree di sviluppo industriale e simili, hanno la funzione prevalente di servizio alle attività proprie degli stessi soggetti;
b) vicinali, quando, realizzate da soggetti privati per accedere alle proprietà laterali, non hanno prevalente funzione di interesse pubblico. Per la gestione di tali strade devono obbligatoriamente essere costituiti appositi consorzi.";
f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Le strade private aperte all'uso pubblico, che non rientrano nelle definizioni indicate alla lettera F del comma 6 e che comunque hanno una accertata e prevalente funzione di interesse pubblico, sono classi

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