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info: https://www.dueruote.it/news/attualita/2002/03/10/il-decreto-sul-rilascio-dei-biglietti-per-le-manifestazioni.html
Attualità

Il decreto sul rilascio dei biglietti per le manifestazioni

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Il Governo ha approvato un decreto che detta nuove norme per le procedure di rilascio e certificazione dei corrispettivi dei biglietti d'ingresso alle manifestazioni sportive. La novità riguarda i moto club

Il Governo ha approvato un decreto che detta nuove norme per le procedure di rilascio e certificazione dei corrispettivi dei biglietti d'ingresso alle manifestazioni sportive. La novità riguarda i moto club

Il Governo ha approvato un decreto che detta nuove norme per le procedure di rilascio e certificazione dei corrispettivi dei biglietti d'ingresso alle manifestazioni sportive. La novità riguarda i moto club
Nota: Il testo che segue è relativo al decreto che regola e disciplina la certificazione dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso alle manifestazioni sportive dilettantistiche. In questa categoria rientrano anche i moto club che organizzano gare motociclistiche. Specifichiamo però che alla data in cui è stato messo in linea il presente documento, si tratta ancora di una proposta non firmata dal Presidente della Repubblica. Per maggiori informazioni vi rimandiamo dunque a ulteriori chiarimenti che pubblicheremo nell'area "news".
rmatesic@motonline.com


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l?articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l?articolo 17, comma 2. della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto l?articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.60, concernente il regime dell?imposta sul valore aggiunto per le attività spettacolistiche, come modificato dall?articolo 32 della legge 23 dicembre 2000, n.388, che prevede l?emanazione di un regolamento per dettare, ai sensi dell?articolo 3. comma 136, della legge 23 dicembre 1996. n.662, modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, concernente l?istituzione e la disciplina dell?imposta sul valore aggiunto, e in particolare, l?articolo 74-quater, recante disposizioni per le attività spettacolistiche;
Visto il regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti; emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n.544;
Visto il regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certiftcazione dei corrispettivi emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996. n.696;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell?adunanza del 10 gennaio 2002,
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002
Su proposta del Ministro dell?economia e delle finanze;


EMANA
Il seguente regolamento:


Articolo 1
Ambito applicativo

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, anche se non riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute dagli enti di promozione sportiva, comprese le associazioni sportive che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991. n.398, relativamente alle attività sportive di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633. svolte nel territorio dello Stato, nell?ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche.

Articolo 2
Certificazione dei corrispettivi

1. I soggetti indicati nell?articolo 1 possono documentare i corrispettivi costituiti dalle somme pagate dal pubblico per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche, in alternativa ai titoli di accesso emessi con le modalità stabilite dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 13 luglio2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2000. mediante rilascio di titoli di ingresso o di abbonamenti.
2. I titoli di ingresso e gli abbonamenti sono rilasciati al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero se gratuiti prima dell?ingresso.
3. I corrispettivi diversi da quelli indicati nel comma I sono certificati, ove non sia obbligatoria l?emissione della fattura, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696, ferme restando le disposizioni dell?articolo 2 del medesimo regolamento.
4. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, avendone i requisiti, determinano l?imposta sui valore aggiunto ai sensi dell?articolo 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633. possono applicare le disposizioni del presente regolamento, in alternativa a quelle recate dall?articolo 8, comma 1, del regolamento emanato con decreto de! Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n.544, limitatamente ai corrispettivi indicati nel comma 1.

Articolo 3
Titoli di ingresso

1. 1 titoli di ingresso sono costituiti da almeno due sezioni, ciascuna recante la numerazione progressiva ed il contrassegno del concessionario di cui all?articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché le seguenti indicazioni:
a) il numero di serie;
b) la categoria di posto;
e) il corrispettivo;
d) il corrispettivo per l?eventuale prevendita;
e) la dicitura ?gratuito? ovvero ?ridotto?, per i titoli di ingresso rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto.

2. 1 titoli di ingresso sono distinti in serie per categorie di posto e di corrispettivo, nonché in caso di cessione gratuita o a prezzo ridotto. Il corrispettivo, ove non risulti prestampato, è apposto prima del rilascio del titolo.
3. Le due sezioni del titolo sono separate al momento dell?ingresso e sono conservate per tutta la durata della manifestazione, una dall?organizzatore e l?altra dallo spettatore.

Articolo 4
Abbonamenti

1. Gli abbonamenti recano la numerazione progressiva e il contrassegno del concessionario di cui all?articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.646, nonché le seguenti indicazioni:
a) gli elementi identificativi dei soggetti. di cui all?articolo 1;
b) la validità temporale;
c) il numero delle manifestazioni cui danno diritto di assistere, con l?indicazione delle stesse nelle ipotesi di abbonamento a turno fisso;
d) il corrispettivo;
e) la categoria di posto;
f) la dicitura abbonamento ?gratuito? ovvero ?ridotto?, per gli abbonamenti rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto;
g) la data di rilascio.

2. Nell?ipotesi di abbonamento rilasciato a data libera, che dà diritto di assistere a un numero prefissato di manifestazioni, è consegnato allo spettatore. prima dell?ingresso a ciascuna manifestazione, un titolo con le caratteristiche di cui all?articolo 3, recante la dicitura ?abbonato?, senza l?indicazione del corrispettivo.

Articolo 5
Adempimenti

I. Ogni nuova dotazione di titoli d?ingresso e di abbonamenti e le eventuali integrazioni sono certificate dal concessionario di cui all?articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640.
2. Le movimentazioni dei titoli e degli abbonamenti sono annotate su appositi prospetti, a numerazione progressiva per ciascun esercizio sociale.
3. Per ciascuna manifestazione è redatto un singolo prospetto. Prima dell?inizio di ciascuna manifestazione, sono annotati nel prospetto i dati della società o associazione sportiva, dell?impianto e dell?evento sportivo nonché i dati relativi ai titoli posti in uso, con l?indicazione del numero del primo titolo di ingresso utilizzabile e del relativo importo. Nella stessa giornata di conclusione di ciascuna manifestazione sportiva e. comunque, prima dell?inizio della successiva manifestazione, se realizzata nella stessa giornata, sono annotati il numero dell?ultimo titolo rilasciato nonché la quantità complessiva dei titoli emessi.
A. Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l?indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. Dette annotazioni sono effettuate entro il quinto giorno non festivo del mese successivo a quello dei rilascio degli abbonamenti.
5. Al ter
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