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Attualità

Decreto Legge 70/2000 del 28/3/2000

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Il Decreto legge 70/2000, meglio conosciuto come "decreto antinflazione", è stato voluto dal Governo D'Alema ed ha bloccato per un anno l'aumento dei premi assicurativi per tutti i giodatori che nei dodici mesi precedenti la scadenza dell'annualità non av

Il Decreto legge 70/2000, meglio conosciuto come "decreto antinflazione", è stato voluto dal Governo D'Alema ed ha bloccato per un anno l'aumento dei premi assicurativi per tutti i giodatori che nei dodici mesi precedenti la scadenza dell'annualità non av

Il Decreto legge 70/2000, meglio conosciuto come "decreto antinflazione", è stato voluto dal Governo D'Alema ed ha bloccato per un anno l'aumento dei premi assicurativi per tutti i giodatori che nei dodici mesi precedenti la scadenza dell'annualità non avevano avuto incidenti
(Decreto legge 28.3.2000 n.70)
Decreto legge
(Cdm 17/3/2000)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione.
VISTO l?articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
VISTA la legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496;

RITENUTA la necessità di contenere le spinte inflattive derivanti dall?andamento dei prezzi internazionali del petrolio; di tenere sotto costante osservazione la lievitazione dei costi dei premi delle polizze per l?assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; di disciplinare il risarcimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità; di ovviare ad altri fattori che comunque incidano sullo stesso fenomeno inflattivo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell?industria, del commercio e dell?artigianato;


DECRETA

Art. 1
(Misure per il contenimento dell?inflazione nel settore dei carburanti)

Art. 2
(Misure per il contenimento dell?inflazione nel settore assicurativo)
1.L?aliquota dell?imposta sui premi dell?assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è stabilita nella misura di 11,5 punti di percentuali sul premio annuale dovuto, quali che siano le modalità di frazionamento di pagamento, nel periodo dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001. Con decreto del Ministero dell?interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, saranno stabilite le modalità di regolazione finanziaria tra Stato e Province, al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario.

2.Per i contratti dell?assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stipulati o rinnovati entro un anno dalla data in entrata in vigore del presente decreto nella formula tariffaria bonus-malus, le imprese di assicurazione non possono applicare nelle classi di merito di bonus pari o inferiori a quella di ingresso altri aumenti al di fuori di quelli già espressamente previsti dai relativi coefficienti di determinazione del premio utilizzati da ogni singola impresa al momento dell?entrata in vigore del presente decreto.

3.Le imprese di assicurazione non possono modificare il numero delle classi di merito, i coefficienti di determinazione del premio, nonché le relative regole evolutive delle proprie tariffe di bonus-malus per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4.Le imprese esercenti il ramo dell?assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 sono obbligate, su richiesta del contraente, a stipulare contratti anche nella formula tariffaria bonus-malus con franchigia assoluta, non opponibile al terzo danneggiato, per un importo non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire un milione. La scelta tra la formula tariffaria bonus-malus e la formula tariffaria bonus-malus con franchigia, nonché la scelta degli importi della franchigia stessa spetta unicamente all?assicurato.

5.Le imprese esercenti il ramo dell?assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 che corrispondono compensi professionali per l?eventuale assistenza prestata dal patrocinatore legale o altro professionista sono tenute ad acquisire la documentazione probatoria, valida ai fini fiscali, relativa alla prestazione stessa e ad indicare il relativo onorario separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l?impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l?importo corrisposto.

6.In caso di incrementi tariffari, esclusi quelli connessi all?applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, l?assicurato può risolvere il contratto mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo telefax inviati alla sede dell?impresa o all?agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza. In questo caso non si applica a favore dell?assicurato il termine di tolleranza previsto dall?art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Art. 3
(Riconoscimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità)

1.Il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, definita secondo i parametri di cui alle successive lettere, derivanti da fatto illecito è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a)a titolo di danno biologico permanente è liquidato un importo di lire 800.000 per ogni punto di invalidità per le lesioni fino al cinque per cento compreso e di lire 1.500.000 per ogni punto di invalidità per le lesioni comprese tra il sei ed il nove per cento compreso;
b)a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire cinquantamila per ogni giorno di invalidità assoluta; in caso di invalidità temporanea inferiore al cento per cento la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno;
c)a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui questo è risarcibile ai sensi dell?articolo 2059 del codice civile, è liquidato un importo non superiore al venticinque per cento dell?importo liquidato a titolo di danno biologico.

2.Agli effetti di cui al comma precedente, per danno biologico si intende la lesione all?integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.
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