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Attualità

Autovelox: 60 giorni per il ricorso al Giudice di Pace

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Il sistema di rilevamento della velocità che sfrutta il raggio laser emesso da una pistola è stato dichiarato illegittimo da una recente sentenza

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Sui verbali di contravvenzione al Codice della Strada il ricorso al Giudice di Pace è previstonel termine di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione. La Corte di Cassazione ha invece giudicato inammissibile la discretpanza tra i termini concessi per pagamento o ricorso al prefetto (60 gg) e per opposizione al giudice di pace.

La tesi secondo la quale il termine è quello di trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, seguita da una parte della giurisprudenza di merito e da Cass. 20 gennaio 1999 n. 482, aveva un riscontro normativo nel decreto legge 17 maggio 1996, n. 270: il decreto, tuttavia, non è stato convertito in legge, né riproposto ed ha perduto ogni efficacia sin dall'inizio.
Da questo primo punto di vista, quindi, non è condivisibile.
Essa, inoltre, interferisce con il termine per il pagamento in misura ridotta indicato dall'art. 202 del codice della strada, che è di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione ed estingue l'azione amministrativa, e determina una preclusione dell'azione giudiziaria in pendenza del termine, anch'esso di sessanta giorni, per proporre il ricorso al prefetto indicato dal successivo art. 203.
Si deve quindi ritenere che l'opposizione contro il verbale di contravvenzione al codice della strada deve essere determinato in sessanta giorni dalla contestazione della contravvenzione o dalla notificazione di questo atto. Discende da ciò che, nel termine di sessanta giorni prima indicato, il sistema vigente offre al contravventore un ventaglio di possibilità: pagamento in misura ridotta della contravvenzione; proposizione del ricorso al prefetto; proposizione dell'opposizione davanti all'autorità giudiziaria.
Da queste premesse discende che, nel caso in cui l'interessato propone direttamente l'opposizione davanti al giudice, l'atto deve essere depositato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o della notificazione della contravvenzione.
Tribunale di Padova, Corte Cassazione Civile,
sentenza n° 10768 del 29/09/1999.

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