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Urban Mobility

Gancio traino e portabici: il pasticcio delle nuove regole

Francesco Maggiorelli il 12/01/2024 in Urban Mobility
Gancio traino e portabici: il pasticcio delle nuove regole
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Un'interpretazione restrittiva delle ultime due circolari ministeriali prevede che tutti coloro che hanno un portabici già segnato a libretto debbano tornare in Motorizzazione per avere l'ok all'omologazione

Il 6 settembre 2023 è stata pubblicata dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti la circolare protocollo 25981 (seguita poi dalla 30187 del 12/10/2023 che dovrebbe chiarire alcuni dubbi sorti nell’interpretazione della precedente, ma che in realtà non lo fa del tutto) a proposito della “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”. Per dirla in termini più semplici, sono state definite dimensioni e regole per i portabici e i portasci posteriori, sia quelli da posizionare sul gancio traino, sia quelli con agganci per portellone o carrozzeria.

A proposito del gancio traino, con il decreto dell’8 gennaio 2021, era stata semplificata la procedura per la sua installazione, per cui non è più necessario il collaudo presso la Motorizzazione Civile, ma solo l’aggiornamento della carta di circolazione; con le nuove norme relative ai portabici posteriori, viene previsto un iter burocratico più complesso che prevede il collaudo presso la Motorizzazione Civile oltre all’aggiornamento della carta di circolazione.

 

LA BICI NON PUÒ SPORGERE DALLA SAGOMA DEL VEICOLO

Facciamo intanto un riepilogo di quello che prevede la norma per gli ingombri del portabici, sia vuoto, sia con le bici sopra, che non possono sporgere rispetto alla sagoma del veicolo. Il problema sorge considerando le dimensioni di una moderna mountain bike con ruote da 29”, che spesso supera i due metri di lunghezza. Necessariamente sporgerà dalla sagoma del veicolo che è invece frequentemente sotto i due metri; per fare qualche esempio dei veicoli più venduti in Italia, una Fiat Panda è larga 1.643 mm, una Jeep Renegade 1.805 mm e una Tesla Model Y 1.921 mm, mentre una mountain bike è in genere compresa fra 1.950 mm e 2.050 mm in base alla taglia del telaio.

I limiti per gli ingombri sono i seguenti: lunghezza non superiore a 1,20 metri, comprensiva delle cose trasportate; larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35 metri; altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,50 metri.

 

COLLAUDO E AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Per quello che riguarda invece l’iter burocratico, in alcuni casi si potrà procedere come è sempre stato, senza collaudo e aggiornamento della carta di circolazione, ovvero quando il portabici non ostruisce i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa; sarà comunque necessario in questo caso esporre il cartello di carico sporgente di tipo omologato, cioè quello quadrato 50 x 50 cm, in metallo, a strisce rosse e bianche diagonali.

Quando invece sono coperti i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva o la targa (cioè praticamente sempre quando si utilizza un portabici da gancio traino), sarà necessario eseguire il collaudo in Motorizzazione Civile e aggiornare la carta di circolazione. Inoltre, proprio perché risultano coperti i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa, questi devono essere ripetuti sul portabici (la targa ripetitrice omologata è da richiedere alla Motorizzazione Civile), ma questo aspetto non è quasi mai un problema, perché sulla maggior parte dei portabici da gancio traino sono presenti le luci e il portatarga. La circolare prevede infine che le luci originali del veicolo debbano essere occultate o disinserite automaticamente, ma questo aspetto non sembra un requisito obbligatorio perché la circolare recita “qualora il veicolo lo preveda”.

Ricordiamo inoltre che tutte queste novità riguardano solo i portabici posteriori, mentre per i portabici da tetto non sono necessari collaudo e aggiornamento della carta di circolazione, e vale solo il limite dell’altezza massima del veicolo che non deve superare i 4 metri, valore difficile da superare anche con le bici sul tetto dell’auto.

 

IL PROBLEMA COI VECCHI PORTABICI

La circolare, nella sua formulazione, nasconde però un’insidia non da poco. Prevede infatti che anche coloro che ne hanno già installato uno, debbano tornare in Motorizzazione per il collaudo. Ma qui si apre un baratro: la Motorizzazione - che effettua collaudi di veicoli - su quali basi può validare un dispositivo come il portabici, che è già omologato e conforme ai dettami costruttivi previsti per quel tipo di oggetto? Il rischio è che un eventuale richiamo di tutti i veicoli con portabici installato prima dell’entrata in vigore della circolare, ingolfi inutilmente gli uffici della Motorizzazione e si riveli di fatto una “tassa per il possesso” per chi trasporta in auto la propria bici.

 

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I COSTI

Le spese legate alla collaudo e aggiornamento della carta di circolazione non sono particolarmente elevate; è necessario prendere un appuntamento presso la Motorizzazione Civile, fornire la documentazione del portabici (dato che sulla carta di circolazione viene annotato lo specifico portabici, indicando marca e modello), la carta di circolazione del veicolo e l’attestato di pagamento della “Visita e prova con emissione di verbale di visita e prova” al costo di 41 euro (art 78 CdS, tariffa PagoPA N021). La “Targa ripetitrice gialla formato A e B” costa invece 50,94 euro (art 100 CdS, tariffa PagoPA N094) e infine la richiesta del duplicato della carta di circolazione costa 42,20 euro (tariffa PagoPA N003).

 

QUALI SONO LE SANZIONI?

Se non si rispettano queste nuove norme sono previste delle sanzioni in base allo specifico articolo del Codice della Strada. Partendo dalla situazione più semplice, se non si espone il cartello di carico sporgente, si contravviene all’articolo 164 del CdS, con sanzione compresa fra 87 e 344 euro. Se invece non si effettua il collaudo presso la Motorizzazione Civile e non si aggiorna la carta di circolazione (azione necessaria quando il portabici occulta la targa o le luci posteriori), secondo l’articolo 78 del CdS, la sanzione è compresa fra 430 e 1.731 euro e può essere ritirata la carta di circolazione. Infine, se non si espone la targa ripetitrice l’articolo 100 del CdS prevede una sanzione compresa fra 87 e 344 euro e si rischia il fermo amministrativo del veicolo.

 

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