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Precisazioni sulle gomme M+S da moto

di Riccardo Matesic il 05/09/2016 in Attualità

Il Ministero dei Trasporti ha chiarito che anche i mezzi a due ruote nel periodo invernale possono montare gomme M+S con codice di velocità inferiore a quanto prescritto dalla carta di circolazione. Ma ai fini della circolazione in caso di neve non cambia nulla: resta proibita

Precisazioni sulle gomme M+S da moto
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Nel periodo invernale, anche i motoveicoli possono montare pneumatici M+S (anche MS, M-S, M&S ed MST) con un codice di velocità inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione, purché non sia inferiore a “M” (max 130 km/h). In tal caso il conducente non potrà ovviamente guidare a velocità superiori a quella massima ammessa dalle gomme montate.
Lo ha chiarito il Ministero dei Trasporti in risposta a molti quesiti, con una circolare (12424 del 27/5/2016). I tecnici ministeriali non hanno fatto altro che ribadire come le norme stabilite per le automobili si applichino anche ai mezzi a due ruote.

Ecco allora che nel periodo 15 novembre-15 aprile si potrà circolare con i pneumatici suddetti, senza necessità di aggiornare la carta di circolazione per riportarne la conformità. Periodo che, per effetto del mese di tolleranza prima e dopo, per consentire l'operazione di sostituzione degli pneumatici, diviene di fatto: 14 ottobre-16 maggio.

Resta in ogni caso in vigore la Direttiva Ministeriale RU 1580 (16/1/2013), in base alla quale i mezzi a due ruote sono esentati dall'obbligo di montare gomme invernali o di avere a bordo catene da neve nel periodo invernale. La stessa direttiva, vieta la circolazione di moto e ciclomotori in caso di neve o ghiaccio a terra; o di precipitazioni nevose in atto.

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