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Autovelox, il MIT chiarisce: basta l'approvazione senza omologazione

Marco Gentili
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Autovelox, il MIT chiarisce: basta l'approvazione senza omologazione
Autovelox, il MIT chiarisce: basta l'approvazione senza omologazione
Autovelox, il MIT chiarisce: basta l'approvazione senza omologazione
Autovelox, il MIT chiarisce: basta l'approvazione senza omologazione
Autovelox, il MIT chiarisce: basta l'approvazione senza omologazione

Il Ministero interviene sulla questione dell'omologazione dei dispositivi di rilevamento della velocità, ribadendo la legittimità dei sistemi approvati e ridimensionando l'orientamento della Cassazione

Con una nota ufficiale datata 21 novembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito importanti chiarimenti sulla legittimità degli autovelox e dei dispositivi di rilevamento automatico della velocità, intervenendo in un dibattito che negli ultimi mesi ha sollevato dubbi e incertezze tra gli utenti della strada.  

LA POSIZIONE DEL MINISTERO

La questione è emersa in seguito a una diffida presentata da un'azienda che commercializza apparecchiature di misurazione della velocità, la quale chiedeva al MIT l'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 192 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Nella risposta ufficiale, il dicastero ha chiarito un punto fondamentale: i dispositivi per il rilevamento automatico delle violazioni possono essere sia omologati che approvati, e le due procedure hanno pari validità giuridica. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo legale di omologazione per tutte le apparecchiature, né l'obbligo di adottare ulteriori norme tecniche rispetto a quelle già esistenti.  

OMOLOGAZIONE E APPROVAZIONE "EQUIVALENTI"

Secondo il MIT, l'approvazione è equiparabile all'omologazione e le relative procedure di istruttoria sono sostanzialmente identiche. Questa equivalenza è stata confermata dall'Avvocatura dello Stato con parere del 18 dicembre 2024, che ha riconosciuto l'alternativià dei due istituti e l'idoneità dell'approvazione a soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa. Il Ministero ha sottolineato che l'articolo 192 del D.P.R. n. 495/1992 configura le due procedure in via alternativa, eliminando così ogni dubbio sulla legittimità dei dispositivi semplicemente approvati.  

SENTENZE DELLA CASSAZIONE NON VINVOLANTI

Un aspetto centrale della nota ministeriale riguarda l'orientamento giurisprudenziale. Il MIT ha dichiarato che le pronunce della Cassazione, a partire dall'ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, non si sono ripetute con costanza nel tempo e non possono quindi essere considerate un indirizzo consolidato e vincolante. Inoltre, numerose decisioni di merito si sono espresse in senso opposto. Il Ministero ha evidenziato una carenza nelle argomentazioni della Suprema Corte: le sentenze non avrebbero tenuto in debita considerazione l'evoluzione normativa successiva alla formulazione originaria del Codice della Strada. In particolare, secondo il MIT, la Cassazione si basa su una lettura strettamente letterale dell'articolo 142 del CdS, senza considerare le modifiche legislative intervenute.  

COSA SIGNIFICA TUTTO QUESTO, ALLORA?

Questo chiarimento ministeriale significa che le multe rilevate da dispositivi approvati (ma non omologati) rimangono pienamente legittime. L'evoluzione normativa ha di fatto superato i dubbi sollevati da alcune sentenze della Cassazione, rendendo l'impiego di dispositivi approvati perfettamente legale e valido agli effetti sanzionatori. Il dibattito sulla questione, tuttavia, potrebbe non essere del tutto concluso: resta da vedere se la giurisprudenza accoglierà l'interpretazione ministeriale o se continueranno a emergere orientamenti contrastanti nei tribunali di merito.  

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