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Il nuovo codice della strada è legge: ecco tutte le novità per moto e scooter

Marco Gentili
di Marco Gentili il 19/11/2024 in Attualità

Previste pene più severe per chi guida ubriaco, la possibilità per i maggiorenni di guidare i 125 cc in autostrade e tangenziali e molto altro. Analizziamolo nel dettaglio

E' stata approvata la revisione del codice della strada. Si tratta di una lunga serie di interventi significativi e diffusi, che riguardano la legge che disciplina la guida dei mezzi di trasporti in Italia. Vediamo nel dettaglio quali sono le normative che riguardano più da vicino il mondo delle due ruote e della mobilità urbana.

 

QUANDO ENTRA IN VIGORE?

Il Codice della strada è stato promulgato come legge ordinaria, quindi entrerà in vigore - e diviene quindi obbligatoria per tutti - il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

125 ED ELETTRICI IN AUTOSTRADA

E' stato modificato l’articolo 175 del codice della strada, che introduce una deroga al divieto di circolazione sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e sulle altre strade di cui al primo comma (art. 175), per alcune tipologie di motocicli, se condotti da un soggetto di maggiore età. Pertanto d'ora in avanti è consentita su queste strade la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico. Ciò vale solamente se il conducente del motociclo è maggiorenne.

 

RIMORCHI PER LE MOTO

Col nuovo codice della strada viene estesa ai motoveicoli (alla stregua di quanto già avviene in altri Paesi europei) la disciplina in materia di rimorchi, quali carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, che precedentemente era prevista solo per gli autoveicoli.

 

NIENTE PASSEGGERI COL FOGLIO ROSA

Gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A (in parole povere, i soggetti in possesso di foglio rosa) non possono in alcun caso trasportare passeggeri.

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Vengono modificati gli articoli 186 e 187 del codice della strada: se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, si ha un illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria da euro 573 a 2.170 euro, oltre a una sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si ha un reato punito con doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro). È irrogata anche la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita – anche qui – con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni. Inoltre, per il caso che il trasgressore abbia usato la vettura altrui, è previsto che la durata della sospensione sia raddoppiata; se poi il trasgressore commette lo stesso fatto entro i due anni successivi al primo accertamento, la patente è revocata e il mezzo confiscato.

Tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza – nonché il rifiuto di sottoporsi a controllo – sono motivo di decurtazione di 10 punti dalla patente.

 

ALCOLOCK

Il nuovo codice della strada stabilisce che sulla patente del conducente a carico del quale siano accertate le violazioni che costituiscono reato (ad esempio i reati di guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro e di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) siano apposti i codici unionali 68 “LIMITAZIONE DELL’USO – Niente alcool” e 69 “LIMITAZIONE DELL’USO –Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”.

In pratica, tali codici - previsti dall’Allegato I della direttiva n. 2006/126/CE – sono volti a indicare che quel conducente, rispettivamente, non può più bere prima di mettersi alla guida (cod. 68); oppure può guidare solo veicoli dotati di uno speciale dispositivo – detto alcolock (o Ignition Interlock Device - IID) – tale per cui, il guidatore, prima di accendere la macchina, deve soffiare nell’apparecchio. Se viene rilevato un tasso alcolemico nel fiato, la macchina non parte. I codici sono apposti dal prefetto, il quale – preso atto delle condanne – dispone la revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128, e provvede ai conseguenti adempimenti. L’indicazione di questi codici resta sulla patente per:

2 anni per il caso della contravvenzione più lieve (0,8 – 1,5 grammi per litro);

3 anni per il caso della contravvenzione più grave (sopra i 1,5 grammi per litro);

un tempo maggiore se lo decide la commissione medica competente per i rinnovi della patente, ai sensi dell’art. 119 del codice della strada.

Ricordiamo che, con le tecnologie attuali, non è possibile installare dispositivi alcolock su moto e scooter.

 

GUIDA COL TELEFONINO

Chi viene sorpreso al telefono mentre conduce un mezzo rischia una sanzione da 250 a mille euro, che lievita fino a 1400 se si è recidivi. In quest’ultimo caso, si aggiunge anche la sospensione della patente fino a tre mesi e la decurtazione da 8 a 10 punti. I tempi di sospensione, poi, raddoppiano se l'uso dello smartphone è causa di un incidente o manda fuori strada un altro veicolo.

 

VIOLAZIONI REITERATE

Nel caso di violazioni reiterate entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente proprietario, non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, ma l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo.

 

SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE

Il nuovo codice della strada introduce l’istituto della sospensione breve della patente di guida come sanzione accessoria. Tale sanzione è di sette giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente almeno 10 punti residui; o di quindici giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente meno di 10 punti residui. La durata della sospensione è raddoppiata se il conducente ha provocato un incidente stradale.

 

VIOLAZIONI A DISTANZA

Viene poi estesa nel nuovo codice la casistica in cui la contestazione immediata delle violazioni non è necessaria. D'ora in avanti la contestazione in remoto può anche riguardare le violazioni previste agli articoli:

10 (veicoli eccezionali);

40, comma 11 (attraversamento pedonale);

61 (dimensioni del veicolo);

62 e 167 (limiti di massa del veicolo);

72 (equipaggiamento dei veicoli a motore);

78 (caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione);

79 (efficienza del veicolo a motore);

80 (revisioni);

143, commi 11 e 12 (circolazione contromano);

146, comma 3 (violazione della segnaletica stradale);

147, commi 2-bis e 3 (passaggi a livello);

158 (divieto di sosta e fermata, limitatamente al divieto di sosta riservata nei casi di cui all’art. 7, comma 1, lett. d) e al divieto di fermata);

170 (trasporto di persone e animali su veicoli a due ruote);

171 (uso del casco);

193 (obbligo assicurativo);

213 (obblighi conseguenti al sequestro del mezzo);

214 (obblighi conseguenti al fermo amministrativo);

216 (sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente);

217 (sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione).

In questi casi si può procedere all’accertamento della violazione per mezzo di dispositivi omologati o altrimenti approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con il Ministero dell’Interno mediante apposito decreto, e alla notifica per estremi. In questo decreto dovranno essere dettagliate tutte le modalità applicative e di funzionamento dei dispositivi di rilevamento.

 

MONOPATTINI: COSA CAMBIA

Il nuovo codice della strada introduce nuove disposizioni sui monopattini e sui dispositivi di micromobilità elettrica similari (monoruota, segway e hoverboard). Le principali novità introdotte sono:

- il contrassegno per tutti i monopattini;

- obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini;

- divieto di uscire dai centri urbani;

- assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.

In ordine alle zone di possibile circolazione di tali mezzi, si dispone che resta ferma la competenza dei comuni (con delibera di giunta) di determinare, tra l’altro, le eventuali limitazioni in determinate zone della città e prevede che, in tal caso, il gestore del servizio di noleggio dei monopattini deve dotarli di sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento al di fuori da tali zone. Viene poi ribadito il divieto di circolare sui marciapiedi e – senza deroghe – quello di andare contromano. Si limita in modo netto la guida dei monopattini alle sole strade urbane connotate dal limite di velocità a 50 chilometri orari. Vengono, quindi, soppresse le previsioni che consentivano la circolazione sulle piste ciclabili e nelle aree pedonali.

Sono sanzionate con la somma da 100 a 400 euro la circolazione senza contrassegno, la circolazione con contrassegno non visibile, contraffatto o alterato; la mancata comunicazione del cambio di residenza o di sede.

Peraltro, la stessa disposizione conferma la sanzione da 200 a 800 euro per la violazione della regola per cui i monopattini possono circolare solo se conformi a quanto stabilito nel decreto attuativo del MIT, aggiungendo ora che la stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell’obbligo di dotazione di clacson, frecce e stop.

 

SORPASSO DELLE BICICLETTE

Quanto alle norme sul sorpasso, all'articolo 148, il comma 9-bis prevede che il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità reciproca e dell'ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri.

 

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