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Portatarga moto: quali sono le regole per sostituirlo

Marco Gentili
di Marco Gentili il 26/08/2022 in Attualità
Portatarga moto: quali sono le regole per sostituirlo
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Altezza minima e visibilità della targa, oltre alla presenza di luce e catarifrangente sono le caratteristiche minime che devono avere i portatarga da moto: ecco tutto quello che c'è da sapere

Il portatarga, pur non essendo una caratteristica costruttiva e funzionale del veicolo, deve però rispondere a dei criteri che sono quelli stabiliti dall’articolo 259 del Regolamento di attuazione del codice della strada.

È ammesso l’uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 millimetri; il materiale con cui deve essere realizzato il componente non deve essere riflettente, così come le viti che tengono fissata la targa.

Attenzione: è vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente. La luce della targa deve essere presente e, ovviamente, funzionante; la sua assenza, il posizionamento errato o il mancato funzionamento (spesso trascurato), comporta le sanzioni previste rispettivamente dall’articolo 72 (mancanza dei dispositivi di equipaggiamento) o dall’articolo 79 (inefficienza dei dispositivi) del Codice della strada.

 

LE REGOLE DA SAPERE

Il Regolamento di Esecuzione fornisce poi delle indicazioni precise: per essere identificabile, la targa deve essere sempre disposta secondo l’omologazione del mezzo e ogni sua modifica comporta una riomologazione come esemplare unico. Secondo il regolamento di attuazione del CdS (articolo 237), la targa posteriore deve essere leggibile ad almeno 20 metri e deve essere montata in modo tale da essere visibile a un’angolazione laterale e frontale di 30 gradi.

Nessun punto dell’alloggiamento per il montaggio della targa deve trovarsi a un’altezza dal suolo superiore a 1,20 metri (a veicolo scarico). Nessun punto del portatarga deve trovarsi a un’altezza dal suolo inferiore a 0,20 metri oppure al raggio della ruota, se quest’ultimo è inferiore a 0,20 metri, a veicolo scarico. Il catarifrangente posteriore di colore rosso, poi, deve essere sempre presente.

Chi trasgredisce rischia una sanzione da 87 a 344 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo per tre mesi.

(realizzato in collaborazione con Dekra)

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