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Assicurazioni: risarcimento diretto anche per sinistri fra più veicoli

di Riccardo Matesic il 13/02/2017 in Attualità

Lo ha deciso la Corte di Cassazione, con un'ordinanza dei giorni scorsi, che reinterpreta il Codice delle Assicurazioni. Una novità che apre alla possibilità di usufruire del risarcimento diretto per molti incidenti che fino a oggi costringevano a rivolgersi alla compagnia della controparte. Tutto a patto che il responsabile del sinistro sia un unico guidatore

La procedura di risarcimento diretto in caso d'incidente stradale non si applica solo ai sinistri che vedono coinvolti esclusivamente due veicoli, ma anche a quelli con tre e più veicoli. A patto che la responsabilità dell'incidente sia di un solo conducente. Lo ha stabilito la 3ª Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza 3146, depositata il 7 febbraio scorso.
A dieci anni dall'entrata in vigore del risarcimento diretto, vale a dire la procedura in base alla quale il danneggiato può chiedere il risarcimento alla propria compagnia, piuttosto che a quella della controparte, il pronunciamento della Cassazione introduce una novità importante.

Tutto si basa sul testo della legge (DPR 254/2006), che parla di sinistro “tra due veicoli a motore... senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”.

Una sfumatura per qualcuno, che però apre alla possibilità di utilizzare la procedura di risarcimento diretto in molti casi di sinistro che oggi costringevano il danneggiato a trattare con la compagnia della controparte.

Il vantaggio per noi assicurati è la possibilità di godere di un iter più rapido per ottenere il pagamento dei danni riportati. Nel tempo non ci sembra si sia registrata, invece, la maggiore soddisfazione dei danneggiati dal punto di vista economico. Insomma, anche trattando con la propria compagnia, la definizione del risarcimento è rimasto un momento di potenziale conflitto.

Ricordiamo che il risarcimento diretto si applica agli incidenti tra 2 o più veicoli, a patto che la responsabilità del sinistro sia di un solo conducente. I veicoli debbono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o presso la Sede Centrale del Vaticano. E, ovviamente, assicurati per la circolazione su strada. Le lesioni dei passeggeri non possono superare il 9% di invalidità.

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