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Multe, ricorsi e... guai!

di Riccardo Matesic il 22/12/2015 in Attualità

Secondo la Corte di Cassazione, quando si riceve una multa bisogna sempre comunicare i dati del conducente, anche se si fa ricorso contro il verbale di contravvenzione. In caso di successo si potrà poi chiedere il riaccredito dei punti persi

Il proverbio dice che il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. Così, ecco una nuova tegola cadere sulla testa dei poveri guidatori multati ingiustamente.
Multe, ricorsi e... guai!
Anche nel caso in cui facciate ricorso per una contravvenzione, ricordate che dovrete comunque comunicare i dati del guidatore (entro 60gg dal ricevimento del verbale) all'autorità di polizia che ha accertato l'infrazione.

Lo sostiene la Corte di Cassazione (sentenza 19380 del 30/9/2015), secondo la quale la multa per l'infrazione del Codice della Strada e la comunicazione dei dati del conducente per la detrazione dei punti sarebbero due procedimenti del tutto separati fra loro.

Ovviamente in molti dissentono da questa interpretazione della legge. Fino a oggi si era detto che il ricorso sospendeva anche i termini per la comunicazione dei dati del guidatore. Resta però il fatto che non ottemperando a tale richiesta che accompagna il verbale della contravvenzione, si rischia una multa di 286 euro.

Al contrario, comunicando tali informazioni, in caso di accoglimento del ricorso da parte del giudice di pace, si potrà chiedere il riaccreditamento dei punti sottratti.

Consentiteci però un po' di sano scetticismo: vogliamo scommettere che al momento di riavere i punti ingiustamente sottratti la burocrazia finirà per averla vinta? Speriamo di essere smentiti dai fatti.

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