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È legge il decreto sulle "storiche"

di Riccardo Matesic il 23/03/2010 in Attualità

Il Ministero dei Trasporti restituisce ai proprietari di moto d'epoca la possibilità di reimmatricolare i loro mezzi. La revisione diventa biennale

Lo attendevamo da anni: finalmente il decreto del ministro dei Trasporti (10A03184 - 17/12/09) che stabilisce le norme per reimmatricolare i veicoli d'interesse storico e collezionistico è uscito in Gazzetta Ufficiale (G.U. 65 del 19/3/10).
È legge il decreto sulle "storiche"
Da tempo eravamo in una situazione di stallo, con l'impossibilità di rimettere in circolazione le vecchie moto, che per un motivo o per l'altro erano state radiate. Ora ecco questo provvedimento: "disciplina e procedure per l'iscrizione di veicoli d'interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e per la revisione periodica".

Iscrizione ai registri storici
I registri ufficiali dei veicoli d'interesse storico e collezionistico sono quelli citati dall'art. 60 del Codice della Strada: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
Per l'iscrizione di un veicolo in uno di questi registri è necessario che il registro stesso rilasci il Certificato di rilevanza storica e collezionistica del mezzo, dove dovranno essere riportate marca, modello, data di costruzione e caratteristiche tecniche.
Ovviamente il motociclo deve avere almeno 20 anni d'età dalla data di costruzione.

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Possono essere riammessi alla circolazione i veicoli precedentemente "cessati" o di origine sconosciuta, purché abbiano almeno 20 anni. Non sono ammesse le repliche ex-novo di veicoli fuori produzione.
Per la riammissione serve l'iscrizione a un registro storico, il certificato di rilevanza storica e collezionistica, una dichiarazione di effettuazione a regola d'arte dei lavori di restauro da parte dell'impresa che è eventualmente intervenuta sul veicolo. In quest'ultima dichiarazione andranno citati in particolare gli aspetti strutturali, il gruppo propulsore, freni, sterzo, silenziatori e componenti della carrozzeria. Infine serve un'autocertificazione nella quale si dichiari la corretta conservazione del veicolo, con riferimenti alla sua storia, al luogo di conservazione, alle modalità di rinvenimento fino alle condizioni nelle quali si trova.
Con questa documentazione si può chiedere una visita di accertamento e prova in Motorizzazione. Questa consisterà nel controllo dei dati del veicolo, nella corrispondenza dello stesso alle prescrizioni tecniche dell'epoca in cui è stato prodotto e nella conformità delle caratteristiche costruttive e funzionali.
Il collaudo della Motorizzazione terrà insomma conto dell'anzianità del veicolo e non imporrà l'effettuazione di prove troppo severe in relazione alla sua età.

Revisione
Per effetto del decreto del Ministro Altero Matteoli, anche la revisione dei veicoli iscritti ai registri storici diviene biennale (fino a oggi era annuale).
Anche in questo caso le prove saranno svolte considerando l'età del mezzo. Non ci saranno ad esempio test di misurazione dei gas di scarico per le moto costruite prima del 1960; ma le revisioni per queste ultime potranno essere effettuate solo presso gli uffici della Motorizzazione, e non nelle officine private.
Da segnalare l'obbligo di montare almeno un revisore a sinistra del manubrio, mentre non si parla da nessuna parte della necessità di montare le frecce di direzione.
Le altre prove riguardano l'impianto acustico (minimo 80 Db/A) e la rumorosità allo scarico (con motore all'80% del regime di potenza massima, 87 Db/A per le moto 2T fino a 200 cc, 90 per quelle 4T e 92 per tutte le altre).
Ci lascia un po' dubbiosi l'obbligo di una prova di frenata a 40 Km/h, non tanto per gli spazi massimi d'arresto prescritti. Piuttosto, presumiamo che sarà chiamato a effettuarla il proprietario del mezzo, che però potrebbe anche non essere in grado di effettuare il test in maniera corretta. Forse l'uso del banco a rulli, come per le revisioni dei veicoli attuali, seppure con valori massimi più tolleranti, sarebbe stato preferibile.

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