Attualità
Portatarga: la sostituzione è libera
Un parere del direttore generale della Motorizzazione chiarisce che il portatarga non rientra fra le caratteristiche costruttive dei veicoli. Dunque è possibile adottarne anche uno non originale
Nessun problema per chi sostituisce il portatarga della propria moto. Lo ribadisce il direttore generale della Motorizzazione Civile, Maurizio Vitelli, con una lettera al corpo della Polizia Locale di Jesolo.
C'erano stati molti verbali in zona, proprio per l'uso di porta targa non originali, e della cosa ha finito per occuparsi l'Assobike, l'Associazione delle aziende produttrici di ricambi aftermarket, che è riuscita a ottenere questo chiarimento dal dirigente della sede centrale. Dunque Vitelli ha chiarito che il portatarga non rientra fra i componenti cui fa riferimento l'art. 78 del Codice: "modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione".
C'erano stati molti verbali in zona, proprio per l'uso di porta targa non originali, e della cosa ha finito per occuparsi l'Assobike, l'Associazione delle aziende produttrici di ricambi aftermarket, che è riuscita a ottenere questo chiarimento dal dirigente della sede centrale. Dunque Vitelli ha chiarito che il portatarga non rientra fra i componenti cui fa riferimento l'art. 78 del Codice: "modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione".
La spiegazione è molto tecnica. Per rientrare nell'art. 78, un componente, oltre a essere indicato nel Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada, deve essere anche individuato con un provvedimento della Motorizzazione. E non risultano provvedimenti relativi al portatarga.
"Non si rilevano - scrive Vitelli - provvedimenti atti a individuare, tra le caratteristiche costruttive da sottoporre a eventuale aggiornamento della carta di circolazione a seguito di modifica, l'alloggiamento targa".
E continua: "Tutto ciò premesso, si ritiene, per quanto argomentato, che l'eventuale modifica dell'alloggiamento targa non debba essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione".
Dunque la sostituzione di tale componente con altri commerciali è concessa; ferme restando alcune caratteristiche dimensionali di base e, soprattutto, il tetto massimo di 30° per l'inclinazione sulla verticale.
"Non si rilevano - scrive Vitelli - provvedimenti atti a individuare, tra le caratteristiche costruttive da sottoporre a eventuale aggiornamento della carta di circolazione a seguito di modifica, l'alloggiamento targa".
E continua: "Tutto ciò premesso, si ritiene, per quanto argomentato, che l'eventuale modifica dell'alloggiamento targa non debba essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione".
Dunque la sostituzione di tale componente con altri commerciali è concessa; ferme restando alcune caratteristiche dimensionali di base e, soprattutto, il tetto massimo di 30° per l'inclinazione sulla verticale.