Attualità
L’ISVAP fa chiarezza sulle assicurazioni moto
A partire dal 1° settembre le compagnie di assicurazione dovranno fare riferimento a un’unica scala del bonus/malus anche per i motociclisti, e sarà più facile cambiare assicurazione per cercare l’offerta migliore. Ma le novità a tutela degli utenti non
di Riccardo Matesic
Con una circolare del 1° aprile scorso, l’ISVAP (Istituto Statale di Vigilanza sulle Assicurazioni Private) ha dettato le regole per la conservazione della giusta classe di merito nel passaggio da una compagnia assicuratrice all’altra anche per moto e motorini. Si tratta di una notizia importante per il mondo delle due ruote, perché quando, nel 1998, è stato introdotto il meccanismo bonus/malus anche per i motociclisti, le compagnie hanno varato schemi delle classi di merito non comparabili fra loro, scoraggiando i clienti che volevano cambiare compagnia per approfittare dell’offerta migliore.
Per armonizzare il settore, l’ISVAP propone allora una classe di “Conversione Universale” (CU), basata sugli anni di assicurazione e sulla sinistralità del cliente, alla quale tutti gli assicuratori dovranno adeguarsi entro il 1° settembre 2005. Entro il successivo 1° novembre, poi, dovranno essere aggiornati anche i sistemi per i preventivi on line, presenti obbligatoriamente sui siti delle compagnie, e dovranno essere aggiornati gli attestati di rischio.
La circolare ISVAP ha anche una seconda parte, che stabilisce nuove regole per la tutela degli assicurati. Vi sono contemplati i casi dei veicoli dati in conto vendita e rimasti invenduti, o di quelli rubati e successivamente ritrovati; ma anche i casi nei quali si ha diritto a recuperare una classe di merito per un “malus” applicato su un sinistro in sospeso chiuso senza corrispondere alcun risarcimento. Infine l’ISVAP ha stabilito la restituzione obbligatoria della percentuale di premio non goduto a chi dovesse vendere la moto o subirne il furto nel corso dell’anno, senza cedere il contratto al nuovo acquirente o trasferirlo su un altro veicolo.
La circolare al momento è pubblicata come “bozza” sul sito www.isvap.it, ed entro il 15 aprile tutti possono inoltrare i loro commenti. La promulgazione vera e propria è rimandata al 1° maggio; ma non c’è motivo di ritenere che interverranno modifiche. Del resto sia l’ANIA che le associazioni dei consumatori, hanno già detto che apprezzano molto la nuova regolamentazione.
La tabella di conversione universale fissata dall’ISVAP per le moto, prende le mosse da quella delle automobili. Il regolamento prevede allora che in caso di prima immatricolazione o di voltura al PRA (di acquisto per i ciclomotori), si applicherà la classe 14. Chi invece non potrà dimostrare di aver appena acquistato il veicolo, né avrà un precedente contratto di assicurazione, dovrà partire dalla classe 18.
Nel caso in cui, invece, il veicolo sia già coperto da una polizza RC, la classe di merito verrà determinata sulla base delle ultime annualità (massimo cinque) senza sinistri pagati o riservati (ancora non definiti nell’anno di bilancio e per i quali viene messa in riserva una cifra per l’eventuale risarcimento della controparte).
In presenza di sinistri provocati nell’ultimo quinquennio, ogni evento provocherà lo slittamento di due classi. Citiamo alcuni esempi che utili per capire il meccanismo.
• Il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9• Il rischio assicurato da 5 anni con 1 sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per i 4 anni senza sinistri e 2 classi per la presenza di un sinistro)
• Il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato in classe 11
• Il rischio assicurato da 4 anni con due sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri)
• Il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi, sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).
• Per le annualità successive si farà poi riferimento alla tabella 2, analoga in tutto a quella utilizzata già da molto nel settore automobilistico.
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Nel caso in cui un sinistro riservato per danni a persona (ancora non definito nell’anno di bilancio e per il quale viene messa in riserva una cifra per l’eventuale risarcimento della controparte) abbia dato luogo all’applicazione del “malus” (salto in avanti di due classi) e successivamente venga eliminato come “senza seguito”, vale a dire senza che la propria compagnia abbia dovuto liquidare un risarcimento, l’assicurato ha diritto a recuperare il maggior premio pagato, anche se nel frattempo ha cambiato società assicuratrice. L’assicuratore precedente ha dunque l’obbligo, una volta chiuso il sinistro, di trasmettere al cliente (o all’ex cliente) l’attestato di rischio con i dati rettificati in suo favore.
Nel caso di un veicolo lasciato in conto vendita e rimasto invenduto, la circolare ISVAP stabilisce che qualora il proprietario voglia rimetterlo in circolazione, il nuovo contratto assicurativo dovrà partire dalla classe di merito 14 (e non dalla 18, come fino a oggi hanno fatto alcune compagnie).
In caso di furto l’assicurato ha 1 anno di tempo dalla data dell’evento per trasferire la polizza su un altro veicolo mantenendo la medesima classe di merito. In caso di ritrovamento successivo del veicolo, questo partirà dalla classe 14. L’attestazione sullo stato del rischio, in caso di furto totale del veicolo, deve essere rilasciata entro 15 giorni dalla richiesta, e le imprese debbono rinunciare a esigere le rate di premio non pagate.
Se il precedente contratto risulta scaduto da più di 3 mesi e il contraente dichiara di non aver circolato nel frattempo, si mantiene comunque la precedente classe di merito, a meno che dalla scadenza della precedente polizza non sia trascorso oltre un anno (in tal caso si viene assegnati d’ufficio alla classe 14).
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