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Attualità
Unità di misura pneumatici: la circolare ministeriale
il 06/11/2001 in Attualità
Ecco la circolare del 1996 con la quale la Motorizzazione civile ha stabilito le regole cui debbono adeguarsi i proprietari di moto per le quali non siano più disponibili pneumatici nelle misure riportate dalla carta di circolazione.
Ecco la circolare del 1996 con la quale la Motorizzazione civile ha stabilito le regole cui debbono adeguarsi i proprietari di moto per le quali non siano più disponibili pneumatici nelle misure riportate dalla carta di circolazione.
Ecco la circolare del 1996 con la quale la Motorizzazione civile ha stabilito le regole cui debbono adeguarsi i proprietari di moto per le quali non siano più disponibili pneumatici nelle misure riportate dalla carta di circolazione.
Chi si trovi in possesso di una moto per la quale non siano più disponibili pneumatici nelle misure riportate dalla carta di circolazione, o che abbiano le misure espresse in centimetri piuttosto che in pollici, dovrà appurare se dopo l'omoogazione della sua moto sono state dichiarate "compatibili" anche altre misure di pneumatici.
In alternativa dovrà chiedere alla casa costruttrice della moto un nullaosta che certifichi la compatibilità delle nuove gomme con il veicolo e presentarlo alla Motorizzazione in sede di revisione per ottenere l'aggiornamento della carta di circolazione.
E' quanto stabilito dalla circolare della Motorizzazione civile che segue.
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale ? Div. 43
Circolare n. 94/96
Prot. n. 2095/4360 (C) ? D.C. IV n. A060
Roma, 20 giugno 1996
OGGETTO: Pnaumatici per equipaggiamento dei veicoli. Veicoli circolanti: ammissibilità di pneumatici diversi dai tipi con i quali i veicoli sono stati omologati.
A scioglimento della riserva di ulteriori istruzioni, prospettata nella circolare n. 3838/4360(7), del 18 ottobre 1995 (1), di pari oggetto, preso atto della esperienza acquisita nel settore, con la presente si dispone al riguardo quanto segue, fatto salvo quanto già espresso con la circolare D.G. n. 103/95 (2), D.G. n. 104/95 (3) e D.G. n. 105/95 del 31.5.1995 (4).
A) Qualora il veicolo venga equipaggiato con un tipo di pneumatico in alternativa, la cui ammissibilità sia stata riconosciuta successivamente alla omologazione (e risulta quindi dato atto ufficiale della Amministrazione ovvero dalla memoria meccanografica, ma non è attestata sulla carta di circolazione), a richiesta degli interessati potrà procedersi all?aggiornamento della carta stessa senza visita e prova (tariffa 2.2).
B) In tutti gli altri casi dovrà allegarsi alla domanda il nulla-osta della casa costruttrice del veicolo, da individuare con il numero di telaio o attraverso la sigla completa del tipo: tale dichiarazione è finalizzata a conseguire la garanzia della compatibilità dei pneumatici con l?assetto statico e dinamico degli assi e delle sospensioni.
In sede di visita e prova sarà verificato:
1) che le dimensioni massime di ingombro del veicolo permangono invariate. Si precisa al riguardo che è ammesso l?utilizzo di pneumatici con larghezza della sezione maggiore, purché non fuoriescano dalla carrozzeria: non è consentita l?applicazione di bandelle copriruota;
2) Che la circonferenza di rotolamento non differisca di il 5% da quella ammessa in sede di omologazione o approvazione del veicolo;
3) Che il diametro del cerchio di calettamento non sia inferiore a quello ammesso in sede di omologazione o approvazione del veicolo. Per i veicoli diversi dalla categoria M3 ed N3 è ammessa anche una tolleranza negativa massima del 10%;
4) Che l?indice di carico e il codice di velocità siano compatibili con i relativi dati di omologazione del veicolo, richiamati nel nulla-osta sopra citato.
La citata circolare n. 3838/4360 (7) (1) è sostituita dalla presente.
Il Vice direttore centrale
Dott. Ing. Mario Sante De Angelis
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