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Divieto di transito: tutto ciò che occorre sapere

Fabio Tagliaferri
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Divieto di transito: tutto ciò che occorre sapere
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In cosa consiste il divieto di transito? Cosa dice il Codice della Strada in merito e quali sono le sanzioni in cui è possibile incorrere? Facciamo chiarezza

IL DIVIETO DI TRANSITO

Il divieto di transito consiste nel divieto di entrare in una strada sulla quale è vietata la circolazione nei due sensi di marcia. La sua validità può essere generale e continua, oppure, se il segnale è integrato con pannelli integrativi, può essere limitata nel tempo e/o riferita a specifiche categorie. Come descritto dall’articolo 39 del codice della strada, il segnale di “Divieto di transito” è un segnale verticale. In particolare, rientra tra i segnali di prescrizione di divieto. Può essere di divieto generico se riguarda la circolazione di tutti i veicoli, o di divieto specifico se impedisce la circolazione di una o più categorie di veicoli (ad esempio può vietare il transito solo di veicoli a motore, di velocipedi, di veicoli a trazione animale, di macchine agricole, di mezzi pesanti, di veicoli che trasportano merci pericolose etc.). È di forma circolare, a sfondo bianco con cornice rossa se di divieto generico. Se invece è di divieto specifico, al suo interno raffigura anche la tipologia di veicolo al quale la circolazione è interdetta. Il divieto di transito non è da confondere con il segnale di “Senso Vietato”, che vieta di entrare in una strada accessibile invece dall’altra parte, in quanto a senso unico. Gli articoli 6 e 7 del codice della strada descrivono gli organi competenti a prendere provvedimenti in merito al divieto di transito e spiegano le sanzioni a cui è possibile andare incontro in caso del loro mancato rispetto.
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DIVIETO DI TRANSITO FUORI DAI CENTRI ABITATI

L’ente proprietario della strada, ai sensi dell’articolo 6 (che riguarda la regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati), comma 4, lettera b, può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade. Chiunque viola il divieto, l’obbligo o la limitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 87 € a 345 €. Non è prevista la decurtazione di punti dalla patente.
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DIVIETO DI TRANSITO ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI

L’articolo 7 conferisce ai comuni i poteri di regolamentazione della circolazione all’interno dei  centri abitati.  Anche nel caso di una strada non comunale che attraversa un centro abitato, i precedenti provvedimenti sono di competenza del comune, il quale dovrà adottarli solo dopo il parere favorevole dell’ente proprietario. Il comma 9 dell’articolo 7 specifica che i comuni provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto di diversi parametri, tra cui la sicurezza della circolazione, l’ordine pubblico o la tutela del patrimonio culturale e ambientale. L’ingresso nelle zone a traffico limitato può essere subordinato, a discrezione dei comuni, anche al pagamento di una somma. I comuni hanno l’obbligo di evidenziare, con gli appositi segnali, le zone in cui è la circolazione è limitata. Anche in queste circostanze, nel caso di violazione si è soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 87 € a 345 €. Nemmeno in questo caso sono previste sanzioni accessorie, come la decurtazione di punti dalla patente.
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