Quotazioni moto&scooter

Cerca

Seguici con

Attualità

Multe: primi dubbi per il Telelaser

il 12/10/2000 in Attualità

Il sistema di rilevamento della velocità che sfrutta il raggio laser emesso da una pistola è stato dichiarato illegittimo da una recente sentenza

Il sistema di rilevamento della velocità che sfrutta il raggio laser emesso da una pistola è stato dichiarato illegittimo da una recente sentenza

Il sistema di rilevamento della velocità che sfrutta il raggio laser emesso da una pistola è stato dichiarato illegittimo da una recente sentenza
Utilizzando i medesimi argomenti da noi esposti (vd. Esperti on line/legale/faq), il Tribunale di Padova si è pronunciato in merito ad un ricorso e ha sancito l'illegittimità dell'uso del Telelaser come strumento per accertare l'infrazione dei limiti di velocità secondo lo spirito dell'art. 142 del Codice della Strada.

Si tratta di una sentenza molto importante, che analizza tutti gli aspetti della questione cogliendo le numerose incongruenze fra le prescrizioni di legge e l'uso del Telelaser. Ne riportiamo i punti più significativi.

Non può dirsi che la velocità sia stata fissata in modo accertabile-verificabile, se non è accertabile- verificabile che la velocità si riferisca ad un certo veicolo. Se il collegamento tra una determinata velocità ed un determinato veicolo fosse rimesso alla sola percezione visiva dell'agente, non potrebbe dirsi accertabile-verificabile oggettivamente che quel determinato veicolo ha tenuto quella determinata velocità. Si sarebbe in presenza di una valutazione meramente soggettiva dell'agente, priva di alcuna verificabilità oggettiva.
Si comprende allora che a ragione il cit. art. 345 reg. C.d.S. esige che l'apparecchiatura fissi la velocità in modo chiaro ed accertabile. Il legislatore ha voluto eliminare il rischio di errore disponendo che la misurazione avvenga mediante un'apparecchiatura tecnologicamente avanzata che consenta di accertare con certezza scientifica (intesa come verificabilità oggettiva ) la velocità tenuta da un determinato veicolo. Se così non fosse, non si comprenderebbe il senso dell'utilizzo di un'apparecchiatura ad hoc.
Il citato art.345 reg. C.d.S., dopo avere previsto che le apparecchiature debbano fissare la velocità in modo chiaro ed accertabile, aggiunge inoltre il seguente inciso: "tutelando la riservatezza dell'utente". Anche tale espressione conferma che il legislatore ha richiesto un riscontro oggettivo, vale a dire documentale, della misurazione della velocità tenuta da un determinato veicolo. Proprio perché ha richiesto un riscontro siffatto, verosimilmente di tipo fotografico, lo stesso legislatore si preoccupa che tale riscontro sia effettuato e conservato in modo tale da tutelare la riservatezza dell'utente. Se la velocità fosse accertata solo mediante la percezione visiva dell'agente , non sussisterebbe alcuna esigenza di tutelare la riservatezza dell'utente. Alla luce di questo e del fatto che il Telelaser non individua invece in modo accertabile (vale a dire verificabile oggettivamente), il veicolo al quale si riferisce la velocità apparsa sui due display, l'omologazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici con il decreto 8/9/97 n.4199 deve ritenersi illegittima per violazione del cit. art. 345, primo comma, reg. C.d.S.
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.20/3/1865 n. 2248 all. E tale decreto va pertanto disapplicato.

Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.

ADV