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La circolare con le norme sui duplicati di patente e carte di circolazione

il 09/07/2001 in Attualità

Pubblichiamo il testo integrale della circolare 990/M352/2001 della Motorizzazione civile con la quale vengono dettate le nuove norme per chiedere e ottenere il duplicato della patente di guida e della carta di circolazione

Pubblichiamo il testo integrale della circolare 990/M352/2001 della Motorizzazione civile con la quale vengono dettate le nuove norme per chiedere e ottenere il duplicato della patente di guida e della carta di circolazione

Pubblichiamo il testo integrale della circolare 990/M352/2001 della Motorizzazione civile con la quale vengono dettate le nuove norme per chiedere e ottenere il duplicato della patente di guida e della carta di circolazione
Roma, 18 giugno 2001

prot. n. 990/M352


Duplicato della patente di guida e della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione.

Con circolare prot. 848/C4 del 21 marzo 2001 sono state impartite le disposizioni attuative dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 104 e 105 del 9 marzo 2001 recanti norme per il rilascio del duplicato della patente di guida e della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione.
In fase di prima attuazione delle disposizioni ivi contenute, alcuni uffici provinciali hanno segnalato alcune problematiche che si ritiene utile regolamentare al fine di assicurare uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale.
A tal fine si ripropongono le disposizioni emanate con la circolare suddetta con le opportune integrazioni evidenziate in ?grassetto?. Le nuove procedure saranno attivate per le denunce presentate a decorrere dal 15 aprile 2001.
1) Adempimenti degli utenti.
In caso di smarrimento, furto o distruzione del documento, il titolare della patente di guida o l?intestatario della carta di circolazione deve farne denuncia, entro quarantotto ore, agli organi di polizia. (La fase procedimentale appena descritta è già da tempo in uso ed è ormai entrata nelle abitudini degli automobilisti: non si impone pertanto nessun intervento di informazione preventiva verso l?utenza).
Quando si presenta per la denuncia, l?interessato deve avere con sé:
- un documento di riconoscimento; (esattamente come ora)
- due fotografie formato tessera su sfondo bianco. (questa è una novità, ma ricorre solo se il documento smarrito, sottratto o distrutto è la patente)
Nessuna innovazione sulle modalità di resa della denuncia, che si svolge secondo procedure ormai consolidate.
L?interessato, tranne nel caso in cui la patente sia scaduta di validità, lascia il posto di polizia con un permesso provvisorio (All. 1 e 2) di guida (se ha smarrito la patente) o di circolazione (se ha smarrito la carta di circolazione), in calce al quale trova le seguenti avvertenze:
se il documento (carta di circolazione o patente) smarrito, sottratto o distrutto dovesse essere rinvenuto o restituito, è fatto obbligo al denunciante di distruggerlo; (l?obbligo di cui all?art. 2, comma 5, del DPR 9.3.2000, n. 104, è stato introdotto allo scopo di evitare che, ritrovato il documento, l?interessato decida di rifiutare il duplicato all?atto della consegna, ingenerando, in tal modo, lo stesso problema che oggi affligge gli Uffici della Motorizzazione e che non consente una registrazione attendibile nella base dati dei documenti smarriti, sottratti o distrutti e nell?Archivio nazionale degli abilitati alla guida);
se, entro quarantacinque giorni dalla data del permesso provvisorio, il duplicato non dovesse giungere alla residenza del denunciante, quest?ultimo deve telefonare al numero verde 800/232323; (ciò consente di tenere sotto controllo la fase di trasmissione della documentazione nel tragitto posto di polizia ? motorizzazione - utente: gli addetti al call-center hanno a disposizione strumenti che consentono loro di informare immediatamente l?interessato sullo stato del procedimento).
Al denunciante, cui pertanto è sufficiente una semplice telefonata per conoscere lo stato del procedimento, non resta che attendere il duplicato del documento smarrito, sottratto o distrutto, presso la sua residenza.
Alla consegna, il postino provvede a riscuotere il costo dell?operazione: 10.000 lire + le spese postali. Se al momento della consegna non si trovasse in casa, il titolare viene avvertito del tentativo di recapito per il tramite di apposito avviso lasciato nella casella della posta. Nello stesso avviso è indicato il numero dell?ufficio postale al quale telefonare per concordare una nuova data di consegna.
2) Adempimenti delle autorità di polizia.
Una volta ricevuta la denuncia, resa secondo le modalità di cui al precedente punto 1), è necessario fornire alcune informazioni all?interessato, che, in particolare, ha bisogno di sapere se riceverà il duplicato direttamente a casa, a cura dell?Ufficio Centrale Operativo, oppure se dovrà recarsi presso l?Ufficio Provinciale della Motorizzazione per presentare domanda.
A tale scopo è necessario collegarsi via computer col Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione (il collegamento è da tempo operativo presso le Prefetture, le sale operative della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, e presso oltre 1000 Comandi di Polizia municipale), richiamando la maschera ?INFO? e interrogandola, secondo il caso che ricorre, per targa o per numero di patente, ovvero digitando i dati anagrafici del titolare della patente.
Se l?interrogazione riguarda una patente, nella parte bassa dei dati visualizzati può comparire uno dei seguenti messaggi: ?PATENTE NON DUPLICABILE DALL?UFFICIO CENTRALE OPERATIVO? oppure ?PATENTE ASSENTE DA ARCHIVIO CONDUCENTI?. Se compare uno di questi messaggi, il denunciante sarà invitato a presentare domanda all?Ufficio Provinciale della Motorizzazione.
Il denunciante sarà altresì invitato a presentare domanda agli Uffici provinciali della Motorizzazione quando la patente smarrita, sottratta o distrutta è scaduta di validità.
Se il messaggio non compare, il denunciante sarà informato che il duplicato sarà spedito al suo indirizzo di residenza a cura dell?Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione.
Se l?interrogazione riguarda una carta di circolazione, nella parte bassa dei dati visualizzati può comparire uno dei seguanti messaggi: ?CARTA DI CIRCOLAZIONE NON DUPLICABILE DALL?UFFICIO CENTRALE OPERATIVO? oppure ?TARGA ASSENTE NELL?ARCHIVIO NAZIONALE VEICOLI?. Se compare uno di questi messaggi o se la targa non risulta associata all?anagrafica del denunciante, sarà invitato a presentare domanda all?Ufficio Provinciale della Motorizzazione. Se il messaggio non compare, il denunciante sarà informato che il duplicato sarà spedito al suo indirizzo di residenza a cura dell?Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione.
Se l?autorità che riceve la denuncia non dispone del collegamento telematico col Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione, può ricevere le stesse informazioni telefonando alla propria sala operativa (che può accedere al suddetto Centro Elaborazione Dati per 24 ore al giorno per 365 giorni l?anno), oppure al numero 800.23.23.23 dell?Ufficio Centrale Operativo, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 14,00 e dalle 14,30 alle 17,30.
Se, dalle informazioni ricevute, emerge che il duplicato può essere prodotto dall?Ufficio Centrale Operativo, dopo aver avvertito l?interessato che riceverà il duplicato per posta al proprio indirizzo di residenza, occorre:
verificare che il denunciante abbia compilato, in triplice copia, il modulo che ricorre (All. 1 o 2) e che i dati trascritti corrispondano a quelli riportati nel documento di riconoscimento;
verificare (solo per le patenti di guida) che le fotografie, a colori su fondo bianco, corrispondano ai tratti somatici del denunciante, abbiano le dimensioni degli appositi riquadri e siano state incollate (non spillate), per la successiva lettura ottica da parte dell?Ufficio Centrale Operativo, nei riquadri di due dei tre moduli. Occorre prestare particolare attenzione alla circostanza che sulla fotografia non vi siano timbri o diciture e che le fotografie non siano fissate con spilli o graffette: i primi verrebbero riportati sulla patente dal lettore ottico; i secondi danneggerebbero gli apparati di lettura ottica. Questi ultimi, in particolare, sono progettati per scannerizzare la fotografia esattamente nel punto del modulo in cui ne è prevista l?apposizione. Dal che deriva che i moduli allegati non possono per nessuna ragione essere modificati nelle dimensioni o nei contenuti;
sbarrare le parole ?per novanta giorni decorrenti dalla data odierna, (ovvero)? riportate immediatamente prima dello spazio ris

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