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Il testo (provvisorio) del Collegato alla Finanziaria che riforma l'RC Auto

il 04/02/2002 in Attualità

Questo il testo provvisorio di riforma del settore RC Auto (e moto) voluto dal Governo così comeè stato approvato dalla Commissione Attività produttive della Camera in data 5 febbraio 2002. Ora dovrà andare alle altre Commissioni competenti, poi dovrà ess

Questo il testo provvisorio di riforma del settore RC Auto (e moto) voluto dal Governo così comeè stato approvato dalla Commissione Attività produttive della Camera in data 5 febbraio 2002. Ora dovrà andare alle altre Commissioni competenti, poi dovrà ess

Questo il testo provvisorio di riforma del settore RC Auto (e moto) voluto dal Governo così comeè stato approvato dalla Commissione Attività produttive della Camera in data 5 febbraio 2002. Ora dovrà andare alle altre Commissioni competenti, poi dovrà essere approvato dall'Aula. I tempi però saranno brevi.


Progetto di legge 2031
Capo III
Norme in tema di RC Auto


Art. 10.

(Modalità per il risarcimento del danno).

1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona che comportino invalidità non superiore a cinque punti.
2. Nel caso di sinistri con soli danni a cose, il danneggiato può richiedere la riparazione del veicolo presso un autoriparatore, scelto dal danneggiato stesso nell'ambito di una lista, formata sulla base di criteri approvati dal Ministero delle attività produttive, che tenga conto, in particolare, del livello di distribuzione territoriale degli autoriparatori, e comunicata dall'impresa tenuta al risarcimento, ovvero ottenere un risarcimento pecuniario di importo pari al costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto in caso di riparazione diretta.
3. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali ulteriori danni del danneggiato.
4. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:
"4. L'ammontare del danno biologico determinato ai sensi del comma 2 può essere diversamente quantificato dal giudice in misura non superiore al quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato".


Art. 11.

(Attestato di rischio).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) gli eventuali importi delle franchigie non corrisposti dall'assicurato".


Art. 12.

(Esclusione di spese legali).

1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dopo le parole: "Fondo di garanzia per le vittime della strada" sono aggiunte le seguenti: "; il danneggiato non ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute anteriormente alla scadenza del termine predetto".


Art. 13.

(Truffa in assicurazione e obbligo di dichiarazioni veritiere).

1. E' fatto obbligo a chiunque denuncia un sinistro di dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, che le modalità di svolgimento dello stesso sono quelle dichiarate nella denuncia del sinistro.
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 640 del codice penale è aggiunto il seguente:
"Si procede altresì d'ufficio se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di una impresa di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti".


Art. 14.

(Certificazione del bilancio).

1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al ramo RC- auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore individua un attuario responsabile nell'ambito della propria struttura.

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