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Incidente con un animale selvatico: la Pubblica amministrazione non risponde del danno

Marco Gentili il 24/11/2017 in Attualità

L’ordinanza della Corte di cassazione stabilisce un principio che ribalta la sentenza del giudice di pace, che aveva riconosciuto un indennizzo ai danni causati al veicolo

Incidente con un animale selvatico: la Pubblica amministrazione non risponde del danno
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“La Regione (o la Provincia) è responsabile per i sinistri causati a persone o cose da animali selvatici, tuttavia l’azione volta al ristoro del danno ha natura risarcitoria e non dispensa il danneggiato dalla prova della colpa”. Con questa formula la Corte di Cassazione (con un’ordinanza depositata il 21 novembre scorso) ha rigettato il ricorso di un soggetto che si è visto rifiutare un indennizzo economico per i danni cagionati al proprio veicolo in seguito all’impatto con un cinghiale.

QUANDO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PAGA

In sostanza, la pubblica amministrazione paga solo se è riconosciuto nei suoi confronti il concetto di colpa. In questo caso, il soggetto tenuto alla vigilanza sulla fauna selvatica o il gestore o manutentore delle strade, non hanno l'obbligo di provvedere alla recinzione o segnalazione generalizzata dei perimetri boschivi né tantomeno l'obbligo di illuminazione notturna di strade lontane dai centri abitati. E spetta al danneggiato da fauna selvatica – ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile - l'onere di provare non solo il danno ma anche il concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente tenuto al controllo della fauna.

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