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Caos bollo: se si vende o si rottama la moto, chi lo paga?

Marco Gentili il 17/09/2018 in Attualità

Leggi regionali, pronunce disomogenee della Cassazione, ricorsi pendenti: la legge è chiara ma la Suprema corte negli anni ha adottato di volta in volta comportamenti differenti

Caos bollo: se si vende o si rottama la moto, chi lo paga?
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Chi ha venduto o rottamato una moto o uno scooter si è sicuramente posto, almeno una volta, la fatidica domanda. Devo ancora pagare il bollo? Una questione a cui la giurisprudenza ha sempre dato risposte disorganiche e contraddittorie tra di loro.

L’ordinanza della Cassazione

La Corte di Cassazione, in una ordinanza del 10 aprile scorso, ha stabilito che l’intestatario di un mezzo è comunque “obbligato in solido” con il compratore al pagamento del bollo, citando alcune pronunce dello stesso tipo. Però è anche vero che nel 1999 nell’articolo 94 del Codice della strada era stata introdotta la possibilità di esonero anche con dati di atta certa che dessero prova contraria rispetto ai pubblici registri (come quello del Pra). Allora venne stabilito per legge anche che, per liberarsi dell’obbligo del pagamento del bollo, decadeva la necessità di annotare al Pra il furto, la vendita o la demolizione del veicolo.

Una materia controversa

Su questo fronte, a generare ulteriore confusione, sono arrivate anche alcuni leggi regionali, difformi tra loro. Se alcune danno maggiore rilevanza ai registri del Pra, altre riconoscono l’esonero. Ma sul bollo, che è un tributo proprio dello Stato, la validità delle leggi regionali è materia di dibattimento. La materia insomma è controversa, e il legislatore non ha tra le priorità quella di fare ordine.

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