Attualità
Omicidio stradale: servirà a qualcosa?
Si continua a parlare della proposta di legge per l'istituzione di questo particolare reato. Ma non siamo convinti che servirà realmente a cambiare lo stato delle cose. Ne abbiamo parlato con un magistrato
La raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare lanciata sul portale omicidiostradale.it ha ormai superato le 50.000 adesioni. Come già detto in altre occasioni, c'è un deciso appoggio anche da parte del mondo politico, con il Parlamento che sta lavorando a una proposta simile.
E non manca un forte movimento d'opinione, che coinvolge in primo luogo molti familiari di vittime dei pirati della strada, ma anche personalità come il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Tra l'altro, proprio nella giornata in cui pubblichiamo questo articolo, al Salone della Giustizia di Roma, è previsto un convegno dedicato a questo argomento.
La proposta, per sommi capi, prevede che per gli omicidi causati da conducenti con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l, ci sia l'arresto in flagrante, una pena da 8 a 18 anni e la revoca a vita della patente. Pene severissime: ma saranno applicabili?
Per capirci qualcosa in più ne abbiamo parlato con Valerio De Luca, un appassionato motociclista che nella vita è magistrato ordinario in tirocinio.
E non manca un forte movimento d'opinione, che coinvolge in primo luogo molti familiari di vittime dei pirati della strada, ma anche personalità come il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Tra l'altro, proprio nella giornata in cui pubblichiamo questo articolo, al Salone della Giustizia di Roma, è previsto un convegno dedicato a questo argomento.
La proposta, per sommi capi, prevede che per gli omicidi causati da conducenti con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l, ci sia l'arresto in flagrante, una pena da 8 a 18 anni e la revoca a vita della patente. Pene severissime: ma saranno applicabili?
Per capirci qualcosa in più ne abbiamo parlato con Valerio De Luca, un appassionato motociclista che nella vita è magistrato ordinario in tirocinio.
La legge già prevede il carcere
Nel caso in cui il Pubblico ministero possa provare la "colposa violazione di una regola del Codice della strada", la legge oggi in vigore prevede una pena per chi ha causato l'incidente mortale da 2 a 7 anni. Si sale a 3-10 anni in caso di alterazione da alcol o droga. E fin qui siamo nei confini dell'omicidio colposo. Esiste la possibilità -chiediamo al dott. De Luca- di riconoscere il dolo con l'ordinamento attuale? "Certamente si. A patto che il Pubblico ministero possa provare che il guidatore ha lucidamente accettato il rischio di uccidere qualcuno. E per il dolo è prevista teoricamente una pena non inferiore ai 21 anni di carcere".
Dunque le pene severe ci sono già. Il problema forse è che nella percezione popolare, vera o falsa che sia, non sono applicate. Il caso più spesso citato è il tal tizio ubriaco -spesso straniero- che non va in carcere dopo aver ucciso più persone investendole.
La proposta di legge sull'omicidio stradale
Sono numerosi i casi di killer della strada ubriachi che restano a piede libero. Forse proprio questa è la cosa che scandalizza di più l'opinione pubblica, che oggi si scopre favorevole alla nuova proposta di legge per punire chi uccide guidando. Ma se venisse istituito il reato d'omicidio stradale così come sembra essere articolato nella proposta attuale, smetteremmo di avere assassini in libertà?
Si parla di arresto in flagranza di reato, ma quanti sono i casi d'incidente ai quali le forze di polizia assistono direttamente? Pochissimi! Perché la Polizia Stradale o i Carabinieri intervengono dopo, per soccorrere e verbalizzare. Dunque la flagranza di reato in questo caso praticamente non esiste.
Poi c'è il fatto che le persone arrestate di solito il giorno successivo sono rimesse a piede libero. Perché, chiediamo al Dott. De Luca?
"Le misure cautelari danno sicuramente soddisfazione al cittadino che si sente minacciato o violato, ma non possono essere la risposta al crimine. Il giudice deve sempre considerare che il nostro ordinamento gli impone la presunzione d'innocenza finché non ci sia stata una sentenza definitiva. E questo vale anche per gli imputati colti in flagranza di reato! Dunque la privazione della libertà di una persona ancora non giudicata colpevole è un atto molto grave, che il magistrato può compiere solo se ricorrono precise condizioni. Nel campo della pirateria stradale queste sono la possibilità che il soggetto ripeta il proprio reato o che fugga per evitare il processo e l'arresto. Diversamente non c'è scelta: va lasciato a piede libero".
- Ma allora, cosa cambierebbe se passasse questa proposta di legge?
"Si colmerebbe il vuoto attuale tra omicidio colposo e doloso, senza però modificare l'attuale quadro, ma inserendo una nuova fattispecie di reato. Ma si dovrà fare attenzione alle difficoltà di attuazione. Perché anche nel raro caso di flagranza di reato, non ci sarebbero praticamente mai i presupposti per confermare l'arresto del conducente colpevole, e in ogni caso si andrebbe al processo con l'imputato a piede libero".
- C'è però un tentativo di rendere più facile per il pubblico ministero configurare il dolo per chi guida in stato d'ebbrezza.
"Si, con la dicitura 'chiunque ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica…cagiona la morte di un uomo…'. Però si tratta di una frase destinata ad alimentare contenziosi. Il nodo è quel termine 'consapevolmente', che sarebbe un elemento difficilissimo da provare: quando si può dire che un soggetto ubriaco sia consapevole di esserlo? Uno veramente molto ubriaco non perde tale consapevolezza? E se anche si provasse tale coscienza, l'evento rimarrebbe di tipo colposo. Perché l'omicida sapeva di essere ubriaco ma non voleva uccidere. Quindi la normale prassi di accertamento dell'omicidio colposo resterebbe necessaria".
- Torniamo al problema che in pochi scontano le pene stabilite per la guida in stato d'ebbrezza: dov'è il vizio della legge?
"Il problema è la prescrizione, che scatta quando è passato un lasso di tempo analogo al massimo della pena edittale; o comunque non inferiore a 4 anni. Se si considera che per certe contravvenzioni è previsto al massimo l'arresto da 6 mesi a un anno, si comprende come si tratti di un lasso di tempo che si esaurisce prima dell'avvio del processo. Il risultato è che in prigione per la guida in stato d'ebbrezza non va nessuno. Ma considerando i 3 gradi di giudizio possibili prima della sentenza definitiva, è facile che intervenga la prescrizione per contravvenzioni anche più gravi".
Alla fine della nostra chiacchierata, ci resta il dubbio che la nuova proposta non riesca a cambiare uno stato di fatto giustamente impossibile da modificare. Perché riteniamo sacrosanta la presunzione d'innocenza per tutti gli imputati, così come è giusto che il giudice non possa disporre il fermo o l'arresto di una persona senza documentati motivi.
Quello che cambia è l'aumento delle pene. Che divengono però forse spropositate se si pensa alla possibilità che incappi in un incidente mortale anche un padre di famiglia, che per una sera ha avuto il torto di bere troppo e la sfortuna di causare un grave incidente. Cosa diversa dal guidatore ubriaco seriale. E allora il vero nodo che andrebbe risolto ci sembra quello della prescrizione, che disinnesca la minaccia del carcere che sarebbe già prescritto dall'ordinamento in vigore.
Però questo articolo vuole essere solo un contributo alla riflessione, uno spunto. Teniamo aperto il dialogo e torniamo sull'argomento ascoltando altri pareri.
Nel caso in cui il Pubblico ministero possa provare la "colposa violazione di una regola del Codice della strada", la legge oggi in vigore prevede una pena per chi ha causato l'incidente mortale da 2 a 7 anni. Si sale a 3-10 anni in caso di alterazione da alcol o droga. E fin qui siamo nei confini dell'omicidio colposo. Esiste la possibilità -chiediamo al dott. De Luca- di riconoscere il dolo con l'ordinamento attuale? "Certamente si. A patto che il Pubblico ministero possa provare che il guidatore ha lucidamente accettato il rischio di uccidere qualcuno. E per il dolo è prevista teoricamente una pena non inferiore ai 21 anni di carcere".
Dunque le pene severe ci sono già. Il problema forse è che nella percezione popolare, vera o falsa che sia, non sono applicate. Il caso più spesso citato è il tal tizio ubriaco -spesso straniero- che non va in carcere dopo aver ucciso più persone investendole.
La proposta di legge sull'omicidio stradale
Sono numerosi i casi di killer della strada ubriachi che restano a piede libero. Forse proprio questa è la cosa che scandalizza di più l'opinione pubblica, che oggi si scopre favorevole alla nuova proposta di legge per punire chi uccide guidando. Ma se venisse istituito il reato d'omicidio stradale così come sembra essere articolato nella proposta attuale, smetteremmo di avere assassini in libertà?
Si parla di arresto in flagranza di reato, ma quanti sono i casi d'incidente ai quali le forze di polizia assistono direttamente? Pochissimi! Perché la Polizia Stradale o i Carabinieri intervengono dopo, per soccorrere e verbalizzare. Dunque la flagranza di reato in questo caso praticamente non esiste.
Poi c'è il fatto che le persone arrestate di solito il giorno successivo sono rimesse a piede libero. Perché, chiediamo al Dott. De Luca?
"Le misure cautelari danno sicuramente soddisfazione al cittadino che si sente minacciato o violato, ma non possono essere la risposta al crimine. Il giudice deve sempre considerare che il nostro ordinamento gli impone la presunzione d'innocenza finché non ci sia stata una sentenza definitiva. E questo vale anche per gli imputati colti in flagranza di reato! Dunque la privazione della libertà di una persona ancora non giudicata colpevole è un atto molto grave, che il magistrato può compiere solo se ricorrono precise condizioni. Nel campo della pirateria stradale queste sono la possibilità che il soggetto ripeta il proprio reato o che fugga per evitare il processo e l'arresto. Diversamente non c'è scelta: va lasciato a piede libero".
- Ma allora, cosa cambierebbe se passasse questa proposta di legge?
"Si colmerebbe il vuoto attuale tra omicidio colposo e doloso, senza però modificare l'attuale quadro, ma inserendo una nuova fattispecie di reato. Ma si dovrà fare attenzione alle difficoltà di attuazione. Perché anche nel raro caso di flagranza di reato, non ci sarebbero praticamente mai i presupposti per confermare l'arresto del conducente colpevole, e in ogni caso si andrebbe al processo con l'imputato a piede libero".
- C'è però un tentativo di rendere più facile per il pubblico ministero configurare il dolo per chi guida in stato d'ebbrezza.
"Si, con la dicitura 'chiunque ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica…cagiona la morte di un uomo…'. Però si tratta di una frase destinata ad alimentare contenziosi. Il nodo è quel termine 'consapevolmente', che sarebbe un elemento difficilissimo da provare: quando si può dire che un soggetto ubriaco sia consapevole di esserlo? Uno veramente molto ubriaco non perde tale consapevolezza? E se anche si provasse tale coscienza, l'evento rimarrebbe di tipo colposo. Perché l'omicida sapeva di essere ubriaco ma non voleva uccidere. Quindi la normale prassi di accertamento dell'omicidio colposo resterebbe necessaria".
- Torniamo al problema che in pochi scontano le pene stabilite per la guida in stato d'ebbrezza: dov'è il vizio della legge?
"Il problema è la prescrizione, che scatta quando è passato un lasso di tempo analogo al massimo della pena edittale; o comunque non inferiore a 4 anni. Se si considera che per certe contravvenzioni è previsto al massimo l'arresto da 6 mesi a un anno, si comprende come si tratti di un lasso di tempo che si esaurisce prima dell'avvio del processo. Il risultato è che in prigione per la guida in stato d'ebbrezza non va nessuno. Ma considerando i 3 gradi di giudizio possibili prima della sentenza definitiva, è facile che intervenga la prescrizione per contravvenzioni anche più gravi".
Alla fine della nostra chiacchierata, ci resta il dubbio che la nuova proposta non riesca a cambiare uno stato di fatto giustamente impossibile da modificare. Perché riteniamo sacrosanta la presunzione d'innocenza per tutti gli imputati, così come è giusto che il giudice non possa disporre il fermo o l'arresto di una persona senza documentati motivi.
Quello che cambia è l'aumento delle pene. Che divengono però forse spropositate se si pensa alla possibilità che incappi in un incidente mortale anche un padre di famiglia, che per una sera ha avuto il torto di bere troppo e la sfortuna di causare un grave incidente. Cosa diversa dal guidatore ubriaco seriale. E allora il vero nodo che andrebbe risolto ci sembra quello della prescrizione, che disinnesca la minaccia del carcere che sarebbe già prescritto dall'ordinamento in vigore.
Però questo articolo vuole essere solo un contributo alla riflessione, uno spunto. Teniamo aperto il dialogo e torniamo sull'argomento ascoltando altri pareri.