Attualità
Multe: norme più severe per i ricorsi
Tempi più stretti per il ricorso al Giudice di Pace per effetto di un provvedimento del Governo, che introduce anche altre novità che rendono meno agevoli i ricorsi per le contravvenzioni
Il ricorso per le contravvenzioni "deve essere presentato entro 60 giorni al Prefetto, ovvero entro 30 giorni al Giudice di Pace, dalla data del verbale, alternativamente al Prefetto o al Giudice di Pace...".
È questa la frase che troveremo scritta -inizialmente a penna!- sui verbali delle multe per infrazioni al Codice della Strada accertate a partire dal 6 ottobre.
È questa la frase che troveremo scritta -inizialmente a penna!- sui verbali delle multe per infrazioni al Codice della Strada accertate a partire dal 6 ottobre.
Un decreto legislativo del Governo (il 150 del 1° settembre scorso) ha infatti riordinato e semplificato i procedimenti civili. Il risultato è che anche questo tipo di controversie ora sono regolate dal cosiddetto "rito del lavoro", con l'antipatica novità che d'ora in poi per ricorrere al giudice di pace ci saranno 30 giorni e non più 60. Non cambia nulla invece per il ricorso al Prefetto, disciplinato in maniera diversa.
Le novità però non si fermano qui.
Tanto per cominciare l'opposizione al Prefetto non potrà più essere seguita in caso di rigetto -com'era fino a oggi- da un secondo ricorso al Giudice di Pace: se si perde resta solo l'alternativa della Corte di Cassazione. Senza contare che d'ora in poi bisognerà obbligatoriamente presentarsi in udienza dal Giudice di Pace (quello competente per la località dove è stata accertata l'infrazione), perché altrimenti la sanzione verrà automaticamente convalidata. A meno che l'illegittimità della multa non sia manifesta, si dovrà insomma mettere in conto la necessità di un viaggio presso il Giudice per almeno un'udienza. In compenso il ricorso potrà essere inoltrato per posta.
Le nuove norme si applicano ai verbali per infrazioni accertate a partire dal 6 ottobre. Tutti i procedimenti avviati precedentemente, comprese le violazioni accertate prima di tale data ma non ancora notificate, continuano invece a sottostare alle vecchie regole (60 gg di tempo per il ricorso anche al GdP e possibilità del doppio ricorso, Prefetto e a seguire GdP).
Ovviamente sui nuovi verbali dovrà essere riportata la frase che abbiamo citato in apertura, anche a penna, come dice la circolare 300/A/7799/11/101/3/3/9 del Ministero dell'Interno.
Le novità però non si fermano qui.
Tanto per cominciare l'opposizione al Prefetto non potrà più essere seguita in caso di rigetto -com'era fino a oggi- da un secondo ricorso al Giudice di Pace: se si perde resta solo l'alternativa della Corte di Cassazione. Senza contare che d'ora in poi bisognerà obbligatoriamente presentarsi in udienza dal Giudice di Pace (quello competente per la località dove è stata accertata l'infrazione), perché altrimenti la sanzione verrà automaticamente convalidata. A meno che l'illegittimità della multa non sia manifesta, si dovrà insomma mettere in conto la necessità di un viaggio presso il Giudice per almeno un'udienza. In compenso il ricorso potrà essere inoltrato per posta.
Le nuove norme si applicano ai verbali per infrazioni accertate a partire dal 6 ottobre. Tutti i procedimenti avviati precedentemente, comprese le violazioni accertate prima di tale data ma non ancora notificate, continuano invece a sottostare alle vecchie regole (60 gg di tempo per il ricorso anche al GdP e possibilità del doppio ricorso, Prefetto e a seguire GdP).
Ovviamente sui nuovi verbali dovrà essere riportata la frase che abbiamo citato in apertura, anche a penna, come dice la circolare 300/A/7799/11/101/3/3/9 del Ministero dell'Interno.