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Quando si stipula una nuova polizza

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Alcune informazioni basilari per chi deve attivare una nuova assicurazione.
Attenzione: ricordatevi sempre di leggere con attenzione il contratto prima di firmarlo!


Il fulcro dell'apparato assicurativo italiano in termini di RC Auto è il sistema bonus-malus, che si articola su 18 classi tariffarie di merito, regolate dai sinistri causati dal guidatore.
In caso di prima immatricolazione o di acquisto di un veicolo usato, si entra in classe 14. Chi non può dimostrare di avere appena acquisito un veicolo, entra in classe 18. Fa eccezione chi possiede già un mezzo assicurato della medesima tipologia (auto, moto...): in questo caso può portare sul nuovo veicolo la stessa classe di merito della polizza già in corso. Ovviamente assicurandosi con la medesima compagnia. Quando il contratto assicurativo giunge al termine e viene rinnovato, la classe di merito viene determinata sulla base degli incidenti eventualmente causati nelle ultime annualità (massimo cinque). In presenza di sinistri provocati, ognuno di questi comporterà Io slittamento in basso di due gradini, mentre ogni annualità senza incidenti permetterà di risalire una classe.


Le regole della bonus-malus

Attenzione ai sinistri riservati, quelli ancora non definiti nei danni alla persona al momento in cui la compagnia emette I'attestato di rischio, il documento che attesta I'inserimento in una determinata classe bonus-malus. Se un sinistro riservato che ha dato luogo al salto di due classi, viene successivamente chiuso come "senza seguito", vale a dire senza che la propria compagnia abbia dovuto versare un risarcimento, si ha diritto al recupero del maggior premio pagato. Anche se nel frattempo si è cambiata compagnia.
Per chi smette di circolare, a parte la possibilità di sospendere la polizza, concessa solo da alcune compagnie, non resta che disdire il contratto assicurativo e arrivare alla scadenza.
Se successivamente si vorrà rimettere in circolazione la moto, si tenga presente che l'attestato di rischio sarà valido per cinque anni.
Infine nel caso in cui il veicolo venga rubato, venduto o demolito, si ha diritto ad avere indietro la percentuale di premio RC non goduto, ma bisognerà continuare a pagare eventuali rate mancanti dell'eventuale formula Incendio e furto.


Precauzioni con incendio e furto

Non si tratta di una copertura obbligatoria per circolare e le compagnie non sono tenute a offrirla. In compenso, anche se è difficile trovare agenzie disponibili a questo, si può stipulare` la RC per la circolazione con una compagnia e I'incendio e furto con un'altra.
A parte I'ovvia raccomandazione di leggere bene il contratto prima di firmarlo, la prima cosa da sapere è che si deve valutare con attenzione il valore assicurato per il quale si vanno a coprire i danni di una moto. Nessuna compagnia, infatti, riconoscerà mai rimborsi superiori al valore commerciale di un mezzo. Al contrario. se si assicura per un valore troppo basso, le compagnie in caso di furto di parti applicheranno la clausola di proporzionalità. In pratica considereranno che si tratta di un veicolo svalutato della percentuale di riduzione fra il valore commerciale riconosciuto e quello assicurato. Cosi riconosceranno un danno ridotto della medesima percentuale. Si tratta comunque di un discorso che si applica solo ai danni parziali, che molte compagnie non riconoscono neanche. Un motivo in più per leggere il contratto prima di firmarlo.
Considerate infine che molte compagnie determinano il valore del mezzo, facendo riferimento ai listini di Dueruote, anche questa una condizione citata nelle clausole.


Clausole e codicilli

Di seguito trovate uno specifico capitolo, dedicato alle noterelle "strane". Di base, tutti i contratti prevedono le clausole di opponibilità, vale a dire delle scritture che consentono all'assicuratore di rifarsi sul suo cliente se causa un incidente circolando - per esempio – con un veicolo non revisionato, non in regola con il codice della strada; ma anche con patente scaduta o in stato d'ebbrezza.
Attenti anche al tacito rinnovo: per interrompere la polizza bisogna dare disdetta scritta (raccomandata AR o fax) almeno 15 giorni prima della scadenza. La compagnia, a sua volta, è obbligata a informare i propri clienti di eventuali aumenti del premio almeno trenta giorni prima della scadenza. Se I'aumento della RC supera il tasso d'inflazione programmato (1,5% per il 2009), si può dare disdetta anche I'ultimo giorno di validità della polizza. Ma la disdetta va comunque data!


CONSIGLI PRATICI PER CHI DEVE ASSICURARSI

Le polizze RC per le moto si articolano sulla formula bonus-malus, basata su 18 classi tariffarie di merito regolate dai sinistri causati negli ultimi cinque anni. Alcune compagnie hanno classi tariffarie interne differenti, ma devono comunque fare riferimento alla classe universale (CU) nella documentazione.
Di solito si entra in classe 14 e per ogni anno senza incidenti si sale di un gradino. Un singolo incidente porta invece giù di due classi.
II documento che consente all'assicurato di cambiare compagnia mantenendo la giusta classe di merito è l'attestato di rischio, che vale cinque anni nel caso in cui si smetta di circolare e poi si voglia riassicurare un veicolo.
In caso di furto, vendita o demolizione di un veicolo, si ha diritto a recuperare la parte di premio RC non goduta o a trasferirla su un nuovo contratto.
La clausola di proporzionalità è applicata dalle compagnie per le polizze incendio e furto in caso di danni parziali del veicolo. Nell'eventualità di un mezzo assicurato per un valore sottostimato rispetto al valore di mercato, anche i rimborsi per danni parziali verranno ridott di una medesima percentuale di svalutazione.
La disdetta di un contratto assicurativo per il quale è previsto il tacito rinnovo, va data almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.
Se per il 2009 viene proposto un aumento della RC superiore all'-1.5%, si può dare disdetta fino all'ultimo giorno di validità del contratto.

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