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Allagamenti: responsabilità dei gestori delle strade

di Riccardo Matesic aggiornato il 04/11/2011 in Attualità

La recente ondata di forte maltempo ha portato nelle officine molte moto danneggiate perché sepolte dal fango. Chi paga? In alcuni casi il gestore della strada potrebbe essere responsabile

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Torna l'allarme meteo per molti sfortunati abitanti della Liguria e della Lunigiana, e con esso il rischio di allagamenti e inondazioni. Già nei giorni scorsi le officine hanno ricevuto diverse moto fortemente danneggiate, perché sommerse dall'acqua.
Allagamenti: responsabilità dei gestori delle strade
Così ci sembra utile ricordare che in diversi casi la responsabilità dei danneggiamenti può essere considerata del proprietario o del gestore della strada.
Certo, dipende dalle circostanze. Se, come è successo a Roma, l'allagamento è conseguente a un'edificazione abusiva selvaggia, ovviamente le colpe sono da ricercare altrove. Se invece la moto al momento dell'allagamento era parcheggiata o stava marciando su una pubblica via, dove non era segnalata la possibilità di allagamenti, allora si fa concreta la possibilità di chiedere un risarcimento. Idem se il problema è causato da impianti fognari pubblici non mantenuti in perfetta efficienza.
A titolo di esempio, riportiamo una sentenza del tribunale di Bassano del Grappa del 29 giugno scorso, che ha condannato l'ANAS a rifondere i danni a un automobilista rimasto bloccato sulla via Valsugana, riportando la rottura del motore per l'acqua che vi era penetrata. Il Tribunale ha ritenuto efficace l'art. 2051 del Codice Civile, in base al quale gli enti proprietari (o quelli concessionari) delle strade debbono provvedere:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze.
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Alla base di tale interpretazione c'è una sentenza della Cassazione del 2010, la 9527, che parla proprio di "Responsabilità della Pubblica Amministrazione per insidia stradale". Allora l'azione legale (vittoriosa) era stata intentata da un ciclomotorista caduto su una buca nascosta da foglie secche.

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