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La Direttiva Comunitaria sugli esami per la patente di guida

il 24/02/2002 in Attualità

Pubblichiamo il testo della direttiva della Comunità Europea varata nel 2000 che ha modificato il programma e lo svolgimento degli esami per il conseguimento della patente di guida nelle varie categorie. Il testo riportato è un estratto delle norme che ri

Pubblichiamo il testo della direttiva della Comunità Europea varata nel 2000 che ha modificato il programma e lo svolgimento degli esami per il conseguimento della patente di guida nelle varie categorie. Il testo riportato è un estratto delle norme che ri

Pubblichiamo il testo della direttiva della Comunità Europea varata nel 2000 che ha modificato il programma e lo svolgimento degli esami per il conseguimento della patente di guida nelle varie categorie. Il testo riportato è un estratto delle norme che riguardano le due ruote
Direttiva 2000/56/CE della Commissione
del 14 settembre 2000
che modifica la direttiva 91/439/CEE del Consiglio
concernente la patente di guida
(Testo rilevante ai fini del SEE)




LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/26/CE(2), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 2, considerando quanto segue:

(1) È opportuno modificare l'elenco dei codici comunitari armonizzati riportati negli allegati I e I bis della direttiva 91/439/CEE.

(2) L'elenco dei codici comunitari armonizzati deve essere reso più dettagliato in considerazione dei progressi scientifici e tecnici conseguiti in materia, nonché dell'esperienza nel frattempo acquisita a seguito dei precedenti adattamenti.

(3) I requisiti minimi per gli esami di guida, prescritti nell'allegato II della direttiva 91/439/CEE, devono essere riveduti alla luce dei progressi scientifici e tecnici realizzati in materia.

(4) È opportuno rivedere l'allegato II al fine di armonizzare ulteriormente gli esami di guida nella Comunità, adattando le prove di esame alle esigenze del traffico di tutti i giorni. È inoltre opportuno fissare criteri di valutazione della prova pratica tali da garantire una maggiore armonizzazione.

(5) La revisione dell'allegato II mira ad accrescere la sicurezza stradale ed implica quindi la prescrizione di requisiti minimi più rigorosi per l'esame teorico e per quello pratico.

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/439/CEE è così modificata:

1) Gli allegati I e I bis sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

2) L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2000.

Per la Commissione
Loyola De Palacio
Vicepresidente



"ALLEGATO II


I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA


Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un autoveicolo, adottando a tal fine le seguenti prove di controllo:
- una prova teorica, e quindi
- una prova pratica e di comportamento.

Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.


A. PROVA TEORICA

1. Modalità


La modalità prescelta deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le conoscenze necessarie nelle materie indicate ai punti 2, 3 e 4.
Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.


2. Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli

2.1. Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito; la forma e il contenuto di tali domande sono lasciati alla discrezione degli Stati membri.
2.1.1. Le norme che regolano la circolazione stradale:
- in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità.
2.1.2. Il conducente:
- importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada, - osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento.
2.1.3. La strada:
- principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche che della strada,
- fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche ed al passaggio dal giorno alla notte,
- caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento.
2.1.4. Gli altri utenti della strada:
- fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta,
- rischi legati alla manovra ed alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente.
2.1.5. Norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:
- formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli,
- regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati,
- fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico ed alle persone trasportate.
2.1.6. Precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo,
2.1.7. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;
2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;
2.1.9. regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).
3. Disposizioni specifiche per le categorie A e A1
3.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:
3.1.1. impiego di guanti, stivali, caschi ed abbigliamento protettivo di altro tipo;
3.1.2. percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;
3.1.3. fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;
3.1.4. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio ed alla catena.

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B. PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO

5. Il veicolo e le sue dotazioni


5.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.
Se il ca

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