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Il decreto Ronchi sul benzene

il 14/10/2001 in Attualità

E' in vigore da due anni il decreto del Ministero dell'Ambiente che stabilisce delle misure di limitazione del traffico per ridurre la percentuale di determinati inquinanti nell'aria, fra cui il benzene. Ecco il testo del decreto.

E' in vigore da due anni il decreto del Ministero dell'Ambiente che stabilisce delle misure di limitazione del traffico per ridurre la percentuale di determinati inquinanti nell'aria, fra cui il benzene. Ecco il testo del decreto.

E' in vigore da due anni il decreto del Ministero dell'Ambiente che stabilisce delle misure di limitazione del traffico per ridurre la percentuale di determinati inquinanti nell'aria, fra cui il benzene. Ecco il testo del decreto.
D.M. 21 aprile 1999, n. 163 (1).
Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1999, n. 135. (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: - Ministero dell'ambiente: Circ. 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare l'articolo 2, comma 14, circa le competenze del Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanità in merito alla determinazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione agli inquinanti;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di stabilire, di concerto con il Ministro della sanità, i criteri ambientali e sanitari per l'adozione delle misure di limitazione della circolazione ai fini della prevenzione atmosferico;
Vista la direttiva europea 94/63/CEE, in materia di controllo delle emissioni dei composti organici volatili;
Vista la direttiva europea 96/62/CEE, in materia di tutela della qualità dell'aria;
Visti il D.P.C.M. 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 e il D.P.C.M. 28 maggio 1983, in merito agli standard di qualità dell'aria e D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, in merito ai valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria in ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione;
Visti i propri decreti in data 20 maggio 1991, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, in merito ai criteri per il controllo dell'inquinamento atmosferico ed alla realizzazione dei piani di risanamento della qualità dell'aria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992, recante l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di inquinamento urbano;
Visto il proprio decreto 25 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, che aggiorna i limiti di concentrazione ed i limiti di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, e stabilisce gli obiettivi di qualità dell'aria per la frazione delle particelle sospese PM10, per il benzene e per gli idrocarburi policiclici aromatici;
Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada e il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1996, in materia di verifica dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione;
Vista la direttiva 91/441/CEE, in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991;
Vista la direttiva 94/12/CEE, in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 29 febbraio 1996;
Vista la direttiva 93/59/CEE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 4 settembre 1995;
Vista la direttiva 96/69/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 14 novembre 1997;
Vista la direttiva 91/542/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli pesanti per il trasporto delle persone e delle merci, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente del 23 marzo 1992;
Vista la direttiva 96/1/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli pesanti per il trasporto delle persone e delle merci, recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 27 marzo 1997;
Vista la direttiva 97/24/CE, relativa fra l'altro alle emissioni inquinanti dei motoveicoli e ciclomotori;
Vista la direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998, concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu), ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del nuovo codice della strada;
Visto il proprio decreto 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, concernente la mobilità sostenibile nelle aree urbane;
Considerato che i dati raccolti annualmente nelle aree urbane di cui al proprio decreto 25 novembre 1994, allegato III, mettono in evidenza situazioni critiche in relazione alle concentrazioni atmosferiche di benzene, idrocarburi policiclici aromatici e particelle sospese;
Considerata la pericolosità per l'ambiente e per la salute delle popolazioni determinata dalla presenza e persistenza delle sostanze inquinanti sopracitate nell'aria delle città;
Considerato che le sorgenti mobili sono le sorgenti inquinanti primarie di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella generazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 23 marzo 1999;


Emana il seguente regolamento:

1.
1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413, i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. I comuni individuati all'allegato III del decreto 25 novembre 1994, ovvero i comuni con popolazione inferiore per i quali la situazione meteoclimatica e l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli di attenzione o degli obiettivi di qualità individuati nel citato decreto, nonché gli altri comuni individuati dalle regioni nei piani di risanamento di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o da loro stralci o ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento individuate dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto 20 maggio 1991 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 sono tenuti ad applicare le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo i criteri fissati dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413.
3. Quale misura preventiva, i comuni di cui al comma 2, possono vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non abbiano effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni secondo le procedure previste dal decreto 5 febbraio 1996 del Ministro dei trasporti e della navigazione.

2.
1. Al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e azienda unità sanitaria locale (AUSL):
a) entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono all'effettuazione di una valutazione preliminare della qualità dell'aria del territorio comunale con l'indicazione delle aree maggiormente interessate dall'

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