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analisi del CO2: la stroncatura europea

il 14/10/2001 in Attualità

Con questa lettera il Commissario Europeo Erkki Liikanen ha comunicato al Governo italiano la bocciatura da parte della Commissione Europea del metodo proposto dall'Italia per l'analisi dei gas di scarico in sede di revisione: l'analisi della percentuale

Con questa lettera il Commissario Europeo Erkki Liikanen ha comunicato al Governo italiano la bocciatura da parte della Commissione Europea del metodo proposto dall'Italia per l'analisi dei gas di scarico in sede di revisione: l'analisi della percentuale

Con questa lettera il Commissario Europeo Erkki Liikanen ha comunicato al Governo italiano la bocciatura da parte della Commissione Europea del metodo proposto dall'Italia per l'analisi dei gas di scarico in sede di revisione: l'analisi della percentuale di CO2 presente. E ora è tutto da rifare
S.E. On. Renato Ruggiero
Ministro degli Esteri ? Roma
Piazza della Farnesina, 1
I-00194 Roma

Ministero dell?Industria
All?attenzione del Dr. Capanna


Oggetto: 2001/0227/I

Norme per l?omologazione delle attrezzature tecniche per il rilievo delle emissioni inquinanti dei ciclomotori e motoveicoli in sede di revisione periodica.

Emissione di un parere circostanziato ai sensi dell?articolo 9, secondo paragrafo della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998.


Signor Ministro,
Le autorità italiane hanno notificato il 22 maggio 2001 il testo sopra indicato, riguardante disposizioni per apparecchiature per il controllo delle emissioni inquinanti nel corso di prove per la revisione periodica dei veicoli a motore a due o tre ruote e le procedure di prova dei gas di scarico.
In seguito all?esame del testo la Commissione è indotta a emettere il seguente parere circostanziato.

Più particolarmente, il progetto notificato a) stabilisce quali attrezzature devono essere utilizzate per l?analisi dei gas di scarico dei veicoli a due o tre ruote; b) specifica le caratteristiche tecniche per l?omologazione di ogni parte dell?attrezzature e c) stabilisce l?ammissibilità delle attrezzature conformi ai requisiti in vigore negli Stati membri dell?Unione Europea o firmatari degli accordi sullo spazio economico europeo. Le tre parti dell?allegato tecnico contengono rispettivamente i requisiti relativi al misuratore del gas di scarico, quelli relativi al banco prova velocità e infine la procedura di verifica.

La Commissione riconosce che non esiste attualmente una legislazione europea per i test di revisione per i veicoli a due o tre ruote, come nel caso delle autovetture e dei loro rimorchi, sulla base della direttiva 96/96/CE. Di conseguenza non ha alcuna obiezione in linea di principio sul fattop che siano introdotte su base nazionale norme relative ai test per la revisione. Ritiene, tuttavia, che il testo notificato contenga delle disposizioni contrarie al diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda gli articoli 28-30 CE.

In effetti il testo comunicato contiene nell?ultima parte dell?allegato 3 relativo al ?monitoraggio dei gas di scarico? delle specifiche tecniche per la realizzazione di un controllo indiretto delle fuoriuscite dei gas di scarico, definendo i livelli minimi di volume di CO2% ad una velocità prescrittadi prova. Ciò si basa su una correlazione statistica negativa tra il CO + HC % volume da un lato e volume di CO2% dall?altro.

La Commissione desidera sottolineare il fatto che la direttiva 97/24/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 relativa a certe componenti e caratteristiche dei veicoli a due o tre ruote, contiene già le prescrizioni che governano le esigenze di fuoriuscita dei gas di scarico per veicoli a due o tre ruote (vedi capitolo 5 e allegati da I a VI compreso).
Queste prescrizioni comprendono, fra l?altro, un tipo di prova I ciclomotori (capitolo 5, allegato 1, appendice 1 per motocicli, allegato II, appendice 1 per ciclomotori e veicoli a tre ruote) su un dinamometro dei telai e un tipo di prova II (capitolo 5, allegato 1, appendice 2 per motocicli, allegato 2, appendice 2 per ciclomotori e veicoli a tre ruote) al minimo di giri per determinare il volume di CO%. Questo secondo metodo è generalmente accettato come un metodo valido per la verifica dell?idoneità alla circolazione ed è attualmente utilizzato per i test sulle automobili di categoria M1 (sulla base della direttiva 96/96/EC). La direttiva 97/24/EC, in compenso, non prevede alcuna disposizione riguardo al volume % di CO2.

La Commissione ritiene che il metodo di prova proposto e contenuto nel testo notificato non può essere considerato come equivalente o simile alle esigenze d?omologazione. De facto introduce ulteriori condizioni che i veicoli a motore a due o tre ruote devono soddisfare per superare i test di idoneità all?atto della revisione e, quindi, per il loro utilizzo in Italia.
Di conseguenza non c?è alcuna garanzia che i veicoli che soddisfano le esigenze d?omologazione, e che quindi circolano di pieno diritto in altri Stati membri, possano superare la prova così come prevista. La direttiva quadro 96/61/CE sull?omologazione dei veicoli a due o tre ruote stabilisce esplicitamente all?articolo 15 che gli Stati membri non possono proibire l?immissione sul mercato, la vendita o la messa in servizio di veicoli nuovi conformi alla direttiva.

La Commissione desidera attirare l?attenzione delle autorità competenti che un prodotto legalmente fabbricato e/o commercializzato in uno Stato membro in linea di principio deve poter circolare liberamente in tutti gli altri Stati membri e che gli Stati membri possono vietarne la commercializzazione o l?utilizzo soltanto per ragioni imperative come la salute, la sicurezza o la protezione dell?ambiente. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, se e quando uno Stato membro invoca una o più fra le ragioni di cui sopra per giustificare una disposizione nazionale che rappresenta un ostacolo alla libera circolazione delle merci, deve provare anche che la misura è direttamente collegata all?interesse protetto, che la stessa è proporzionata all?obiettivo dichiarato e che non ci sono sistemi alternativi efficaci ma meno gravosi per raggiungere lo stesso obiettivo.

Di conseguenza il testo notificato, come attualmente formulato, può costituire un ostacolo potenziale non giustificato alla libera circolazione dei veicoli a due o tre ruote omologati conformemente alla direttiva 97/24/CE e perciò viola l?articolo 28 del trattato CE in quanto, se valutato nel contesto delle prescrizioni relative all?omologazione, non un mezzo appropriato e appare sproporzionato allo scopo.

Pertanto la Commissione raccomanda alle autorità italiane di adottare le necessarie misure per allineare la propria legislazione con il diritto comunitario; in tal senso, suggerisce il test di tipo II (quello basato sulla misurazione del CO, ndr) come possibile metodo per la revisione periodica, almeno per tutti i veicoli che sono stati omologati sulla base della direttiva 97/24/EC.

Per i suddetti motivi la Commissione emette, conformemente all?articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE, il parere circostanziato secondo il quale il progetto di normativa italiano in questione violerebbe gli articoli 28-30 del trattato CE qualora venisse adottato senza prendere in considerazione le osservazioni fatte in precedenza.

La Commissione ricorda al Governo italiano che a norma del summenzionato articolo 9, paragrafo 2 (2) della direttiva 98/34/CE l?emissione di un parere circostanziato comporta per lo Stato che abbia elaborato un progetto di regola tecnica l?obbligo di rinviare l?adozione di sei mesi a decorrere dalla data della comunicazione.

Questo termine scade il 23 novembre 2001.

Essa attira l?attenzione di detto Governo sul fatto che in virtù di questa disposizione lo Stato membro che ricava un parere circostanziato deve riferire alla Commissione circa il seguito che intende dare a tale parere.

Se il progetto di norma tecnica in questione viene adottato senza tenere conto delle precedenti obiezioni, la Commissione può essere obbligata ad inviare un?ingiunzione in conformità dell?articolo 226 del trattato CE. Essa si riserva anche la possibilità di inviare un?ingiunzione se la risposta del Governo Italiano non le giunge prima dell?adozione del progetto di norma tecnica in questione.

La Commissione invita il Governo italiano a comunicare il testo definitivo del progetto di regola tecnica non appena esso sia stato adottato. La mancata comunicazione di questo testo costituirebbe un?infrazione all?articolo 10 del trattato CE, nonché una violazione dell?articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE, che la Commissione si riserva di perseguire.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Commissario E

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